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LA CONTESTAZIONE DELLA CTU NEL PROCESSO CIVILE: PRECLUSIONI, LIMITI E MODALITÁ SECONDO LA SUPREMA CORTE.

Succede che, nel corso di una consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Giudice di merito, la parte non nomini il proprio consulente tecnico o che, comunque, a prescindere dalla nomina del C.T.P., non vengano formulate osservazioni critiche alla bozza di consulenza nel termine appositamente assegnato dal Giudice ai sensi dell’art. 195, comma 3°, c.p.c..

In tali ipotesi, è ancora possibile contestare l’elaborato peritale nel frattempo divenuto definitivo? Ed, eventualmente, entro quale termine e con quali modalità è possibile proporre tali contestazioni?

Le risposte ai suddetti dubbi, non infrequenti nella quotidianità processuale, le fornisce la Suprema Corte di Cassazione con due recenti arresti giurisprudenziali.

Con una prima fondamentale sentenza, la n. 5624, del 21 febbraio 2022, le SS.UU. hanno chiarito che i termini previsti dal citato art. 195 c.p.c. hanno natura semplicemente ordinatoria ed acceleratoria all’interno del “subprocedimento” che si apre con la nomina del consulente e si conclude con il deposito della relazione definitiva, con la conseguenza che la parte, che non abbia voluto o potuto formulare le proprie critiche all’interno di detto subprocedimento, potrà, comunque, farlo nel prosieguo del processo, a condizione che si tratti di censure di puro merito sulle valutazioni del perito, non introducano fatti o elementi nuovi (che incorrono nelle preclusioni assertive già maturate con la scadenza dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.) e non investano la regolarità dell’indagine peritale, dovendo essere sollevate le relative questioni di nullità nei termini appositamente previsti dagli artt. 156 e 157 c.p.c..

Entro i predetti limiti, la parte può, attraverso il suo difensore costituito, entrare nel merito delle valutazioni del CTU e potrà farlo anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, negli scritti conclusivi o, per la prima volta, in appello.

La citata pronuncia delle SS.UU., infatti, ribaltando un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito fatto proprio anche delle Sezioni semplici, puntualizza che le censure di merito, consistendo in mere difese, non incontrano neppure il limite previsto dall’art. 157, comma 2°, c.p.c., quello della prima difesa o udienza successiva. D’altra parte, ricordano le SS.UU. richiamando la propria sentenza n. 3902/2013, la stessa consulenza di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta senza alcun limite e, perfino, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario. Non si vede, dunque, per quale ragione debbano incontrare barriere preclusive le contestazioni delle parti all’elaborato definitivo del CTU contenute negli scritti difensivi, trattandosi, appunto, di mere argomentazioni difensive.

Resta un ultimo dubbio, insorto nella prassi ormai generalizzata della trattazione scritta delle udienze, compresa quella di precisazione delle conclusioni.

Le osservazioni della parte possono essere proposte nelle note di trattazione scritta e in qual modo si concilia eventualmente tale facoltà con la sinteticità di tale scritto sottolineata con grande enfasi in tutti i decreti che la dispongono ?

Le risposte a tali quesiti arrivano ancora una volta dalla Suprema Corte e precisamente dalla Sesta Sezione Civile, che, con l’ordinanza n. 29306, del 7 ottobre 2022, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, ritenendola viziata nella misura in cui “La Corte territoriale non ha esaminato gli «ulteriori rilievi svolti nei confronti della consulenza tecnica in sede di note di trattazione scritta […] in quanto tardivi e irrituali»; ha rilevato…che tali note di trattazione scritta non rispettassero il requisito di brevità, configurandosi come note conclusionali non autorizzate in violazione del diritto di difesa e di contraddittorio; ne ha affermato l’inammissibilità sul rilievo che il c.t.u. avesse confutato convincentemente le osservazioni del consulente di parte formulate nell’ambito della procedura di cui all’art. 195, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 5, l. 69 del 2009, che consente lo scambio delle bozze delle osservazioni di parte in un’ottica di celerità processuale”. Secondo la Suprema Corte tale decisione si pone in insanabile contrasto con i principi affermati dalle SS.UU. con la sentenza n. 5624/2022, non potendosi precludere alla parte di sollecitare il potere valutativo del Giudice di merito, peritus peritorum, in ordine all’attendibilità delle valutazioni compiute dal suo Ausiliario.

In conclusione, si può affermare che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il potere di critica sostanziale delle valutazioni del perito incaricato non incontri alcun limite nell’ambito dei due gradi di merito del processo.

Avv. Alessandro Scalia, socio fondatore UAS e presidente della Sezione Territoriale di Palermo.

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