Sono molte le persone che decidono di ricorrere ai servizi delle agenzie investigative e questa scelta è dettata da numerosi e svariati motivi.
C’è chi si rivolge ad un investigatore privato perché sospetta l’infedeltà del coniuge, chi ricorre invece ai suoi servizi per monitorare l’attività di un minore sul web, chi opta con l’obiettivo di acquisire informazioni su come ottenere l’affidamento di un minore o per il recupero di refurtiva o prima di intentare una causa per recupero di somme insolute ovvero per altri motivi.
Oggi, il settore in cui viene maggiormente richiesta l’attività dell’investigatore privato è proprio quello che riguarda separazioni o divorzi.
Si ricorre a questa figura professionale, infatti, per l’espletamento di indagini ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l’addebitabilità o meno di una separazione.
Ma in cosa consiste l’attività dell’investigatore privato in questi ambiti ?
Il conferimento di uno specifico mandato all’investigatore privato oggi non si riduce più alla semplice ricerca di una relazione extraconiugale ma, ai fini dell’addebitabilità della separazione o nelle indagini post matrimoniali, l’attività investigativa riguarda svariati aspetti.
L’idea storica dell’investigatore privato armato di macchina fotografica, microfoni, registratore ormai è superata. Oggi tale attività professionale è, nella maggior parte dei casi, svolta da seri professionisti altamente qualificati nei campi più svariati che possono spaziare dal settore investigativo industriale a quello commerciale.
L’investigazione privata nei giudizi di separazione o divorzio può trovare vari ambiti di applicazione: l’indagine può essere richiesta ai fini della verifica di elementi di tipo patrimoniale (come ad esempio attività lavorative, consistenza reale del patrimonio e via dicendo); l’indagine può anche incidere sulla sfera personale dei soggetti.
Occorre, peraltro, precisare che l’addebito della separazione anche in presenza di una relazione extraconiugale non sempre è concessa.
Lo sanno tutti gli Avvocati che si occupano di questa materia.
Invero, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, la sussistenza delle condizioni per addebito della separazione viene sottoposta ad un attento vaglio del giudice il quale può anche ritenere l’infedeltà semplice conseguenza del degradarsi del rapporto coniugale e dunque non considerarla ai fini dell’attribuzione di una colpa.
Ma qualora sia accertata la sussistenza di una relazione infedele attraverso un’attività investigativa, come vanno introdotti tali fonti di prova nel processo ?
Le relazioni o i rapporti redatti dall’investigatore privato possono avere accesso nel processo mediante l’escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, che li dovrà confermare in sede di escussione testimoniale.
Dunque è necessario che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto della oralità e del contraddittorio (Trib. Milano, 17 luglio 2013. Est. Rosa Muscio).
Se non sempre sia possibile ottenere l’addebito della separazione pur dimostrando l’infedeltà attraverso fonti di prova acquisite e fornite da investigatori privati specializzati, altre volte è proprio grazie all’indagine investigativa può essere disposto o revocato un assegno di mantenimento ai figli maggiori.
E’ emblematica, in tal senso, la sentenza Cass. 24 agosto 2018 n. 21148 in merito al contributo al mantenimento dei figli.
Anche questa decisione ricorda che può sussistere una deroga al principio della prova. Infatti, è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario.
Pertanto opera una deroga alle regole generali sull’onere della
prova, attribuendo al giudice poteri istruttori d’ufficio per finalità di natura pubblicistica. Inoltre i provvedimenti da emettere da parte del giudice devono essere ancorati ad un’adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibili d’ufficio.
Le indicazioni ottenute tramite indagini di un investigatore privato possono quindi modificare le modalità attraverso le quali il giudice apprende delle condizioni economiche delle parti e di conseguenza modificare i contributi economici per i figli.
Quindi l’attività di indagine privata culmina nella redazione di un report di indagine che va qualificato come scritto di un terzo e che vale nel processo quale prova atipica.
Non si tratta di scritti neutri, ma formati in funzione testimoniale. Ma, bisogna porre attenzione sul fatto che la relazione investigativa sarà ammissibile solo se acquisita al giudizio per il tramite di prova orale (art. 244 c.p.c.) oppure mediante ricorso all’articolo 257 bis c.p.c.
Tale norma è stata introdotta con la Legge n. 69/2009 la quale ha tipizzato l’unico caso di testimonianza scritta nel processo civile (assunto confermato anche dalla Suprema Corte, Sent. n. 5440/2010). Se al deposito del report nel fascicolo di parte non segua la testimonianza orale dell’investigatore privato, esso rimane inutilizzabile in quanto inammissibile.
Avv. Giovanni Gallo, socio Unione Avvocatura Siciliana