Con la recentissima decisione del 15.12.2022, le Sezioni Unite della Corte Federale d’appello della F.I.G.C. sono intervenute al fine della corretta interpretazione dei presupposti applicativi dell’art. 99 bis n.o.i.f., che prevede il riconoscimento di un premio di 18 mila euro alle società dilettantistiche o di puro settore giovanile per ogni anno di formazione impartito al giovane calciatore allorquando lo stesso disputi la sua prima gara nel campionato di serie A o nelle Nazionali A o Under 21 da parte della Società professionistica titolare del cartellino in quel momento. La condizione per l’attribuzione del premio è che il calciatore sia stato tesserato per la società beneficiaria “almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”
Nel caso specifico, la Commissione Premi deliberava la certificazione del premio alla carriera a partire dalla stagione sportiva 2012/2013 escludendo l’importo richiesto per la stagione 2011/2012 in quanto il calciatore (che successivamente aveva fatto il suo esordio nel campionato di Serie A) era nato il 19.02.2000.
Con ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, la società istante impugnava il suddetto provvedimento in quanto parzialmente illegittimo, chiedendone la riforma.
Con la decisione n. 0015/TFNSVE-2022-2023, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigettava il ricorso presentato dalla società giovanile e, per l’effetto, confermava la certificazione della Commissione Premi, poiché, a prescindere dal dato letterale della norma, nel caso di specie, “il calciatore Giacomo Quagliata ha compiuto 12 anni in data 19 febbraio 2012, ossia ben oltre l’inizio della stagione, con la conseguenza che, per la maggior parte della stagione, il citato calciatore non ha avuto l’età sufficiente per garantire alla Società il diritto al premio de quo. La formazione del calciatore effettivamente dodicenne da parte della società, odierna ricorrente, si è svolta, di fatto ed inconfutabilmente, per un periodo non significativo o, comunque, non tale da permettere di considerare quella del 2011/2012 una stagione “formativa” così come delineata dall’art. 99 bis delle NOIF. Tale interpretazione risulta conforme anche a quando stabilito dalla giurisprudenza federale relativamente al premio di preparazione (regolato dall’art. 96 n.o.i.f.), ove non sono stati ritenuti significativi, ai fini della maturazione dello stesso, periodi di preparazione inferiori a n. 6 mesi”
Atteso che il calciatore era stato tesserato quale “giovane” in data 4.11.2011, la società giovanile impugnava la superiore decisione innanzi la Corte Federale di Appello della F.I.G.C., eccependo la palese infondatezza della ricostruzione ermeneutica effettuata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, avuto riguardo a quanto letteralmente previsto dall’art. 99 bis n.o.i.f..
Secondo l’appellante, infatti, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del premio alla carriera (riguardo la stagione sportiva 2011/12) in favore della società giovanile non è infatti solo la data di compimento del 12° anno di età da parte del predetto calciatore (19.12.2012) ma quest’ultima unitamente al periodo di tesseramento del medesimo nella predetta stagione calcistica (4.11.2011 – 30.06.2012).
Considerato dunque che il lasso temporale intercorso tra la medesima data di tesseramento ed il 30.06.2012 eccede abbondantemente il periodo di preparazione superiore a n. 6 mesi, ritenuto significativo ai fini del riconoscimento del diverso “premio di preparazione” previsto dall’art. 96 n.o.i.f., non v’è dubbio che l’odierna appellante abbia diritto al premio alla carriera ex art. 99 bis n.o.i.f. anche in ordine alla stagione sportiva 2011/12.
In altri termini, sebbene la struttura dell’art. 96 n.o.i.f. sia ontologicamente differente da quella prevista dall’art. 99 bis n.o.i.f. e la finalità della prima disposizione normativa sia solo parzialmente analoga a quella della seconda, il Giudice di prime cure le ha sostanzialmente (ma in maniera illegittima) parificate, adottando una motivazione contradditoria e che comunque omette l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la circostanza del tesseramento del 4.11.2011 unitamente all’attività formativa, effettuata dell’appellante in favore del giovane calciatore, sino al 30.06.2012 e dunque per un periodo di addestramento, in ogni caso, superiore al citato lasso temporale di sei mesi.
Dunque, non può legittimamente dubitarsi che, al compimento del 12° anno di età del predetto giovane calciatore, sia maturato il presupposto per il riconoscimento dell’eventuale diritto al premio alla carriera, sorto al verificarsi dell’evento condizionale previsto dall’art. 99 bis n.o.i.f. (esordio in Serie A del calciatore).
Diversamente ragionando si incorrerebbe nell’evidente paradosso in cui cade il T.F.N. ove, da un lato, labialmente dichiara di non volersi “discostare, in alcun modo, dal citato orientamento di codesto Tribunale, della Corte Federale d’Appello e dal Collegio di Garanzia dello Sport (CONI)”, ma, dall’altro lato, viola sia l’interpretazione letterale sia, maggior ragione, la ratio ispiratrice sottesa all’art. 99 bis n.o.i.f. (“Pertanto, la soluzione che intende il requisito anagrafico come collegabile alla stagione sportiva iniziata nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età risulta più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al citato principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche. Tale soluzione consente infatti di attribuire rilevanza all’attività formativa svolta fin dalla giovane età dei calciatori e, in concreto, di garantire un’applicazione più ampia del premio”: Corte Federale di Appello decisione assunta con C.U. n. 120 / 2019 – 2020 Registro Reclami e n. 71 / 2019 – 2020 Registro Decisioni del 17 giugno 2020).
Come espressamente evidenziato in quest’ultima pronuncia della On.le Corte Federale di Appello, “Nel caso di specie, comunque, l’attività formativa risulta essere stata svolta da parte della società resistente per l’intera stagione calcistica in rilievo .. . .. Ne discende che, limitatamente alla stagione in questione, l’attività formativa può essere svolta anche per un periodo inferiore all’unità di misura stabilita o, comunque, può interessare anche il periodo che precede il compimento del dodicesimo anno di età (come avvenuto nel caso di specie, in cui, come anticipato, non è in discussione lo svolgimento dell’attività formativa o il tesseramento, ma lo svolgimento di tale attività nel momento anteriore al compimento del dodicesimo anno di età)”.
Dunque anche volendo considerare il termine semestrale, comunque erroneamente richiamato dal TFN nella decisione gravata, quest’ultimo decorre dal 4.11.2011 (data del tesseramento) e non già dal 19.02.2012 (giorno del 12^ anno di età del calciatore) poiché, giova ribadirlo, ciò che rileva è lo svolgimento dell’attività formativa anche “nel momento anteriore al compimento del dodicesimo anno di età” purchè relativa alla s.s. 2011/12 e non già la data di compimento del 12^ anno di età che costituisce esclusivamente il presupposto a partire dal quale considerare le stagioni sportive di applicabilità dell’art. 99 bis n.o.i.f..
Invero, il TFN aveva espressamente riconosciuto la necessità di fare riferimento “all’arco temporale di effettiva permanenza del calciatore presso la società che lo ha formato”, salvo poi contraddittoriamente, e dunque in maniera illegittima, aver fatto decorrere il periodo di effettiva permanenza dal 19.02.2012 anziché dalla data di tesseramento e di conseguente svolgimento dell’attività formativa (4.11.2011).
Diversamente ragionando si giungerebbe al paradosso di ritenere effettivamente svolta l’attività formativa soltanto dal 19.02.2012 al 30.06.2012, mentre è di tutta evidenza come il calciatore sia stato sportivamente formato dalla società giovanile nell’intero periodo compreso tra il 4.11.2011, data del tesseramento, ed il 30.06.2012.
Con dispositivo n. 0057/CFA-2022-2023, la CFA ha accolto il reclamo in appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ha condannato la società professionistica al pagamento in favore della società giovanile del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF anche per la stagione sportiva 2011-2012.
Avv. Marco Sabato, Avvocato del Foro di Palermo.