L’insanabile contrasto giurisprudenziale sulla mancanza o inesistenza della procura è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia del 21 dicembre 2022 n. 37434.
Invero, il contrasto interpretativo circa i limiti di sanabilità della procura era stato oggetto di innumerevoli e discordanti pronunce che hanno condotto a rinviare la questione alle SS. UU. della Suprema Corte, che hanno finalmente individuato un principio di diritto valido per tutti i casi futuri.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno stabilito che l’inesistenza della procura o la sua mancanza in atti non possono mai e per nessun caso essere sanate. A tale conclusione si perviene, ad avviso della Suprema Corte, dall’esame dell’art 182 cpc secondo comma che così recita “quando il giudice istruttore rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullita’ della procura al difensore, il giudice istruttore assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della parte alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
Secondo il ragionamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dal contenuto della norma emerge chiaramente come il riferimento all’assegnazione di un termine, sinora ritenuto sanante, non riguardi i casi di inesistenza o mancanza di procura ma solo il caso di nullità di una procura esistente.
Infatti, osservano i Giudici come tale conclusione sia l’unica possibile anche sulla scorta di altre due disposizioni, contenute anch’esse nel codice di procedura civile, e segnatamente gli artt. 82 e 83 che disciplinano il fenomeno della cosiddetta rappresentanza tecnica.
Dette disposizioni sanciscono l’obbligo, salvo casi particolari, per la parte che intenda stare in giudizio di servirsi del ministero di un difensore con la conseguenza che, ove venisse consentito alla parte priva dell’assistenza di un legale di sanare in seguito la propria posizione, si finirebbe per legittimarle e consentirle di potere dare inizio ad un procedimento anche in violazione dell’obbligo espressamente previsto dalla legislazione processuale vigente di avvalersi, ad eccezione di casi particolari, del ministero di un difensore.
Avv. Francesca Sciacca, socia dell’Unione Avvocatura Siciliana e segretario della Sezione UAS di Catania.