La Riforma Cartabia ha modificato l’art. 182 c.p.c., prevedendo espressamente la possibilità di sanare, entro il termine perentorio assegnato dal Giudice istruttore, anche il vizio della originaria “mancanza della procura” al difensore con salvezza degli effetti sostanziali e processuali. La novella ha anticipato di pochi giorni la decisione delle SS.UU. n. 37434, del 21/12/2022, che, con riferimento alla previgente formulazione del medesimo art. 182, che non conteneva il riferimento alla “mancanza della procura”, ne ha escluso l’applicabilità nel caso di inesistenza del mandato.
Se l’intervento del Legislatore mette al riparo l’attività difensiva svolta anche in mancanza di procura alle liti nei giudizi di merito, non altrettanto accade nei giudizi di legittimità, per i quali l’esistenza di una procura speciale validamente conferita sin dagli atti introduttivi rimane elemento indefettibile, come risulta dall’art. 366, comma 1°, n. 5), c.p.c., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’indicazione della procura, se conferita con atto separato», nonché dall’art. 369, comma 2°, n. 3), che ne prescrive il contestuale deposito a pena di improcedibilità.
In tale cornice normativa si inquadra il contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione della contestualità tra procura alle liti e ricorso/controricorso per Cassazione.
Secondo un primo orientamento (ordinanza n. 9271 del 4/4/2023 della III Sezione), «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale». A fondamento di tale posizione, si afferma che il potere certificativo del difensore soggiace alla condizione che la procura sia apposta “a margine o in calce” ad uno degli atti espressamente indicati nell’art. 83, comma 3°, c.p.c., che non può ritenersi integrata se la procura rechi una data o un luogo differente da quelli indicati nell’atto a cui il mandato afferisce.
In senso opposto, la stessa Terza Sezione, con l’ordinanza n. 36827 del 15/12/2022, ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo». A supporto di tale posizione, si evidenzia che la ratio dell’art. 83, comma 3°, c.p.c. risiede nella certezza e conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che possono essere garantiti attraverso elementi differenti dalla contestualità di tempo e luogo tra procura e atto.
Ebbene, con l’ordinanza n. 19039, del 5/7 2023, sempre la III Sezione, in relazione ad un ricorso redatto ad Agrigento in data 29/09/2021 in forza di procura conferita a Palermo il 28/07/2021, ha rimesso la questione al Primo Presidente ai fini dell’assegnazione alle SS.UU. per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale di fondamentale importanza.
L’auspicio è che il Supremo Collegio approcci con cautela la questione, facendo applicazione del principio di conservazione, onde evitare la falcidia di migliaia di ricorsi pendenti. Sono altri gli strumenti per deflazionare il carico processuale.
Avv. Alessandro Scalia, Presidente di UAS