Home » News » Determinazione della retribuzione minima costituzionale e resistenza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Determinazione della retribuzione minima costituzionale e resistenza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Nell’ambito dell’attuale dibattito sulla retribuzione minima si sono inseriti sei importanti interventi della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito alcuni principi di diritto i cui effetti, come si vedrà in conclusione, si sono già concretizzati nella giurisprudenza di merito.

In particolare, con la sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di considerevole rilievo in merito alla valenza dei minimi retributivi contenuti nei contratti collettivi.

Le articolate argomentazioni della Corte di Cassazione si fondano essenzialmente sulla natura precettiva dell’art. 36 Cost. che, come è noto, riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurargli un’esistenza libera e dignitosa.

Secondo la predetta giurisprudenza di legittimità, quando il salario minimo, ancorché individuato da un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia comunque ritenuto insufficiente, il giudice può utilizzare i parametri di trattamento retributivo previsti da altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe riconoscendo al lavoratore le differenze retributive maturate.

Segnatamente, l’oggetto dell’intervento giudiziale può riguardare, oltre al tipico diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione della retribuzione il contratto collettivo di comparto, anche il diritto dello stesso di “uscire” dalla retribuzione contrattuale della categoria di appartenenza.

In altri termini, il giudice deve preliminarmente fare riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva di comparto, dalla quale può comunque discostarsi – anche ex officio – quando, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dal predetto art. 36 Cost., nonostante il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato dalla legge.

Naturalmente il lavoratore, che chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, è tenuto a fornire gli elementi utili con l’indicazione dei parametri di raffronto, posto che in ipotesi contraria deve ritenersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista – in relazione alle mansioni esercitate – dal contratto collettivo del settore applicato.

La Corte di Cassazione indica le modalità per l’individuazione della cosiddetta retribuzione “giusta” – termine  altamente controverso ed utilizzato nel provvedimento in commento per ben undici volte – facendo riferimento sia al trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe, sia all’opera del giudice di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099 comma secondo cod. civ., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea n. 2041 del 19 ottobre 2022.

Come anticipato sin dall’inizio, i principi espressi dalla Corte di Cassazione hanno trovato immediato riscontro nella giurisprudenza di merito.

Infatti, il Tribunale di Bari in accoglimento del ricorso di un lavoratore ha dichiarato il diritto dello stesso al riconoscimento della retribuzione prevista dal ccnl di un settore affine, in quanto ritenuto conforme ai principi dell’art. 36 Cost. a differenza di quello di comparto.

Avv. Antonio Marchetta

Segretario U.A.S. Agrigento

Condividi: