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La differente decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato e nel rapporto di lavoro privato.

Con la recentissima sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, la Corte Suprema a SS.UU. si è pronunciata in merito alla questione relativa alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore ”stabilizzato” dell’amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi prima della stabilizzazione.

La Sezioni Unite hanno ribadito chedebba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro”, in quanto la privatizzazione del rapporto alle dipendenza della P.A. non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato.

In particolare, secondo le SS.UU, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine”.

“Deve allora essere affermata con chiarezza l’inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto”

La Corte conclude che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus, in senso stretto, bensì una mera apprensione di fatto, giuridicamente irrilevante”.

Nei rapporti di lavoro privato, invece, prima dell’introduzione del contratto a tutele crescenti, la disciplina della prescrizione dei crediti da lavoro dipendente si differenziava, secondo la giurisprudenza, in base al requisito dimensionale.

In particolare, per le aziende con più di 15 dipendenti, soggette al c.d. vincolo di stabilità reale, la prescrizione iniziava a decorrere durante il rapporto e aveva durata quinquennale.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, non soggette al vincolo di stabilità reale e quindi, con minori garanzie per il lavoratore, sottoposto al metus nei confronti del datore di lavoro, il periodo di prescrizione quinquennale cominciava a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione delle modifiche della riforma Fornero. che ha ridotto l’area della stabilità dei rapporti di lavoro, ridimensionando i confini della tutela reintegratoria a favore di quella indennitaria, la giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è orientata (da ultimo con la sentenza n. 26246/2022) nel che “anche per le aziende con più di 15 dipendenti, il termine prescrizionale quinquennale decorra solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro”.

Permane, dunque, la differente decorrenza del termine di prescrizione, sempre quinquennale, tra la macro-area del pubblico impiego (decorrenza in costanza di rapporto a fronte di maggiori garanzie) e quella dell’impiego privato (decorrenza dalla cessazione del rapporto a fronte di minori garanzie in costanza di esso).

Appare, tuttavia, legittimo chiedersi – prescindendo da ogni considerazione sul metus –  se un istituto oggettivo qual è quello della prescrizione, finalizzato a dare certezza nell’esercizio di un diritto,  possa essere sottoposto a termini  di decorrenza differenti a seconda della natura del datore di lavoro.

Avv. Alessia Mezzatesta, segretaria UAS.

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