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LA MUTEVOLEZZA DEL DIRITTO SCOLASTICO: IL CASO DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA

L’ambito del diritto scolastico è da sempre caratterizzato da significative oscillazioni giurisprudenziali, a cominciare dal primo e fondamentale aspetto, quello della giurisdizione.

I cittadini (e i loro difensori) sono spesso costretti ad assistere ad un incessante rimbalzo tra il Giudice Amministrativo ed il Giudice Ordinario, soprattutto in tema di graduatorie (GAE, GPS, di circolo e istituto), che ritarda di anni, in alcuni casi fino a precluderla, una decisione di merito sulle varie questioni che ogni anno si profilano anche a causa di un’Amministrazione incapace di dettare norme secondarie chiare. Risolta la questione di giurisdizione, le incertezze si spostano sul piano del merito dove la stessa fattispecie viene decisa in modo diametralmente opposto da Giudici anche territorialmente “vicini” con notevole sconcerto dei cittadini.

Esemplificativo è quanto accaduto sulla questione del riconoscimento dei punteggi per i servizi svolti nelle scuole paritarie o presso enti di formazione accreditate ai fini dell’inserimento e/o aggiornamento della posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto da cui le scuole attingono per il conferimento delle supplenze. La Suprema Corte, ancora nel 2017, aveva affermato a chiare lettere che, in caso di controversia riguardante la contestazione dei punteggi e, quindi, delle posizioni nelle graduatorie d’istituto sia del personale docente, sia del personale ATA, la giurisdizione non può che essere del Giudice Amministrativo, in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione soggettiva di interesse legittimo (Cass. Civ., SS.UU., 13.09.2017, n. 21198). Da lì un’ondata di ricorsi ha travolto i TAR, che prontamente hanno posto un argine, declinando la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in funzione del Giudice Lavoro. E così sono stati necessari altri due interventi delle SS.UU. (n. 9330/2023 e n. 2277/2024) per chiarire che “nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere”.

Come detto, però, non meno oscillante è stata la giurisprudenza sul piano del merito.

E così accade che la medesima questione, quella della valutazione dei servizi prestati dal personale ATA presso gli enti di formazione accreditati ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, venga decisa in modo totalmente difforme anche da Tribunali che distano poche decine di chilometri l’uno dall’altro.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha ripetutamente affermato che i rapporti di lavori resi presso gli enti di formazione debbano essere ricondotti nell’ambito di quelli svolti pressoscuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” o “paritarie” (ex plurimis, sentenza n. 51, dell’11 gennaio 2023) non prevedendo il bando che regola la procedura di aggiornamento (DM 640/2017 per il triennio 2017/2020; DM 50/2021 per il triennio 2021/2024) alcuna prescrizione tesa ad escluderli o, comunque, a distinguerli, con conseguente diritto del lavoratore al riconoscimento dell’eguale punteggio. Quale, poi, debba essere in concreto il punteggio è questione ancora aperta, posto che la clausola del DM 50/2021, che prevede che al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche private sia attribuito un punteggio dimezzato rispetto all’analogo servizio espletato presso le istituzioni scolastiche statali, è stata ritenuta illegittime dalla sentenza n. 6680/2022 del TAR Lazio – Roma.

Di avviso differente rispetto al Giudice del Lavoro di Termini Imerese è il Tribunale di Palermo, che, con la recente sentenza del 24 febbraio 2024, ha escluso che il servizio prestato presso gli enti di formazione possa essere inquadrato nell’ambito di quello espletato al servizio delle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie in mancanza di una specifica disposizione in tal senso all’interno del DM 50/2021, le cui clausole, proprio in quanto lex specialis della procedura di aggiornamento, non sarebbero suscettibili di interpretazione estensiva.

L’effetto di tali diverse interpretazioni, che non sono una specificità siciliana essendosi registrate decisioni di segno opposto sull’intero territorio nazionale, è che soggetti che hanno svolto il medesimo identico servizio, anche presso lo stesso ente di formazione, sono trattati in modo totalmente difforme.

L’auspicio è che il Ministero dell’Istruzione che, a breve, emanerà le direttive per le procedura di aggiornamento per il triennio 2024/2027 faccia definitivamente chiarezza nell’interesse dei tanti lavoratori interessati onde evitare la moltiplicazione dei contenziosi.

Avv. Alessandro Scalia, Presidente di UAS

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