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Il Foro competente nei pignoramenti presso terzi in danno delle PP.AA.

Nel marzo 2023 la Riforma Cartabia ha introdotto una nuova regola in relazione al Foro di competenza per le esecuzioni civili nel caso in cui debitore sia una pubblica amministrazione, modificando il primo comma dell’art. 26 bis del c.p.c.

Il testo precedentemente in vigore stabiliva che “quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

Il nuovo primo comma dell’art. 26 bis del c.p.c. stabilisce che “Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate nell’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata dei crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

L’art. 26 bis del c.p.c. nel disciplinare il foro nel caso in cui debitore sia una pubblica amministrazione fa salvo, dunque, quanto disposto dalle leggi speciali.

Per gli “operatori del sistema” si è subito posto il dilemma di individuare il foro nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico che non si avvalga dell’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, come, ad esempio, i Comuni.

Questi ultimi, peraltro, si avvalgono degli avvocati del libero Foro che, per effetto dell’interpretazione restrittiva della norma, sarebbero costretti ad operare fuori sede, radicandosi la competenza in base alla sede dell’Avvocatura dello Stato.

Non è sfuggito, però, agli occhi degli operatori più attenti l’inciso “salvo quanto disposto dalle leggi speciali”, che ha permesso di sostenere in giudizio, che, nel caso in cui parte debitrice sia un Comune, è da escludere la competenza del Giudice del luogo ove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, essendo l’Avvocatura dello Stato l’organo legale delle Amministrazioni Statali e Regionali ma non dei Comuni, che si avvalgono per la difesa tecnica di Avvocati iscritti al libero foro.

Il rinvio alle leggi speciali racchiuso nell’art. 26-bis, infatti, postula la prevalenza in via esclusiva ed assorbente dei criteri in esse racchiusi e segnatamente di quello enucleato dalla l. n. 720 del 1984. Pertanto, nel caso in cui l’esecuzione concerna crediti di una P.A. che si avvalga del sistema di tesoreria (art. 1-bis l. n. 720) la competenza è data indefettibilmente dal luogo in cui il cassiere o tesoriere svolge in concreto la sua funzione.

Recentemente il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 3.04.2024, ha accolto la nostra difesa riconoscendo la propria incompetenza, richiamando un’analoga pronuncia analoga del Tribunale di Catanzaro del 10.7.2023.

Volevamo condividere con i nostri colleghi una questione strettamente tecnica ma dai notevoli risvolti pratici su cui è stata fatta chiarezza.

Avv. Stefania Mannino, socia fondatrice di UAS

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