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LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI CONSUMI IDRICI

Piuttosto controversa è l’applicazione della prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici. Nel caso esaminato, la questione è stata oggetto di un contenzioso tra un utente ed il Comune di San Nicola nella qualità di gestore del SII (Servizio Idrico Integrato) innanzi al Giudice di Pace di Caserta che ha sollevato una questione pregiudiziale sottoponendola al vaglio della Suprema Corte.

Viene richiesto l’intervento nomofilattico della Suprema Corte sul tema della prescrizione breve biennale dei consumi idrici in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente alla data del primo gennaio 2020, dal momento che la normativa applicabile al caso de quo (art. 1 commi da 4-10 L. 205/2017) ha stabilito la prescrizione biennale per quei contratti di fornitura idrica le cui fatture abbiano una scadenza a partire dall’1/1/2020.

La Corte di Cass. con ordinanza n. 9126/2023 ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto manca sia il requisito della necessità-rilevanza che quello della difficoltà interpretativa della norma.

Infatti, secondo la Corte, quanto introdotto in tema di prescrizione breve (biennale) dall’art. 1, comma 4 – 10 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2017) e recepito anche dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti E Ambienti) è sufficientemente chiaro. La disposizione di cui all’art. 1, comma 4 – 10 della legge n. 205/2017, ai fini della decorrenza della prescrizione biennale, individua il dies a quo nella data di scadenza della fattura e non nella erogazione od effettuazione dei consumi o nella data di emissione della fattura.

Ebbene, nonostante sia un quadro normativo di facile applicazione, nel caso in cui siano presenti fatturazioni di consumi a conguaglio, esso può dar vita a diverse tipi di interpretazione.

Per comprendere meglio quando si concretizza il diritto alla riscossione da parte del gestore è opportuno effettuare un breve excursus della normativa di settore relativa alla prescrizione delle bollette nell’ambito del S.I.I. (Cd. Inesigibilità del credito per decorso del tempo), la quale è stata innovata dapprima dalla Legge n. 205/2017, successivamente modificata dalla Legge n. 160/2019, in seguito alla quale l’ARERA è intervenuta con l’All. A alla Delibera 547/2019/R/idr. A riguardo, particolare rilievo assume la Deliberazione N. 186/2020/R/idr, recante “Integrazioni e Modifiche alla Deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/IDR in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, a norma della quale la disciplina della prescrizione breve si applica alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020.

Dunque, nell’ambito del S.I.I., tutte le fatture per la fornitura idrica, recanti scadenza al 31.12.2019 sono soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., mentre, per espressa previsione della Legge di Bilancio n. 160/2019, interamente recepita ed armonizzata dalla Delibera 186/2020/R/idr, tutte le fatture la cui scadenza decorre dal 01.01.2020 sono assoggettate all’applicazione della prescrizione biennale suddetta e ciò vale anche per i conguagli.

Quando si concretizza il diritto alla riscossione del conguaglio?

Il diritto alla riscossione del conguaglio si concretizza nel momento in cui l’autorità approva le tariffe e determina il valore delle voci di conguaglio. Il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si può configurare la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto. Pertanto, seguendo l’orientamento della Cass. (Sent. n. 12522/2023, 9126/2023), una fattura con scadenza 2022 recante il conguaglio relativo a consumi imputabili all’anno 2020, sarebbe inesigibile per intervenuta prescrizione del conguaglio relativo all’anno 2019 portato dalla medesima fattura; mentre la  stessa fattura con scadenza 2022 contenente consumi ordinari risalenti nel tempo e non derivanti da conguagli soggiacerebbe alla prescrizione quinquennale.

Avv. Valentina Marchese, Vice Presidente UAS

 

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