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Circa l’assegnazione PARZIALE della casa familiare: l’interesse della prole è prevalente

Si segnala una interessante pronuncia del Tribunale di Marsala che con ordinanza del 7 ottobre 2021, nel giudizio di separazione tra coniugi, in via provvisoria e d’urgenza, ha disposto l’affido condiviso con “domicilio paritetico ed alternato” della figlia minore ad entrambi i genitori, assegnando altresì a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale, già divisa in due distinte unità abitative, dotate di ingressi autonomi e rese tra loro indipendenti e non comunicabili, idonee a garantire la disponibilità di spazi adeguati e sufficientemente attrezzati per il soggiorno della minore. Nell’adottare la soluzione così individuata, seppur in via d’urgenza, il Tribunale fa pratica applicazione dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assegnazione parziale della casa familiare, laddove ammette la possibilità di limitare l’assegnazione ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato. Per far ciò, però, è necessario che il grado di conflittualità coniugale sia quantomeno lieve in maniera da agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori. In via generale, ai sensi degli artt. 337 bis sexies c.c., la “ratio” dell’assegnazione della dimora coniugale è il soddisfacimento dell’interesse prioritario della prole convivente con il coniuge collocatario. Corollario al profilo guida dell’interesse prevalente della prole è quello della concreta ed effettiva possibilità di assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli. In tal senso, la giurisprudenza indica la necessità, quale ulteriore condizione per l’assegnazione parziale, che venga garantita “l’autonomia” della soluzione abitativa del coniuge non domiciliatario. Il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale si allinea, altresì, all’indirizzo giurisprudenziale di merito che assicura piena prevalenza sul titolo dominicale alle esigenze di tutela all’interesse del minore a mantenere il proprio ambiente domestico. In buona sostanza, il Giudice può disporre l’assegnazione parziale solo nei casi in cui tale soluzione possa agevolare in concreto la condivisione della genitorialità. Deve, invece, escludersi l’assegnazione parziale quando essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore al solo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative. Pertanto, concludendo, ai fini dell’assegnazione parziale non può che restare estraneo qualsivoglia profilo relativo alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi, ivi compresa la denunciata situazione di sperequazione reddituale tra gli stessi, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi degli artt. 337 bis e 337 sexies, c.c.

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