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Nuovi obblighi in tema di pignoramento presso terzi

Lo scorso 9 dicembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 206/2021, contenente la delega al Governo per la riforma del processo civile. Non tutti sanno, però, che la Legge delega contiene alcune disposizioni immediatamente efficaci e, tra queste, quella prevista dal comma 32 dell’art. 1, che ha aggiunto all’art. 543 c.p.c. i seguenti commi:

«Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento». La disposizione, che in base alla disciplina transitoria contenuta nel comma 37, troverà applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (e, quindi, a far data dal 22 giugno 2022), introduce una nuova formalità (l’ennesima) a carico del creditore procedente, a pena di inefficacia dell’intera procedura.

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