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Alcuni cenni su nuove forme di finanziamento

Il Crowdfunding è una forma di finanziamento in forte ascesa sia in Italia che in Europa e rappresenta uno strumento finanziario col quale è possibile investire i propri capitali e farli fruttare giungendo ad auspicabili profitti. Esso costituisce un metodo per raccogliere denaro da un certo numero di persone attraverso delle piattaforme online e finanziare al fine di investire in progetti innovativi e per lo sviluppo di imprese medie e piccole. La parola crowfunding deriva dalla lingua inglese essendo composto dalle parole crowd (folla) e funding (finanziamento) e significa proprio finanziamento collettivo o di più persone.

Pertanto le piccole e medie imprese o le start-up innovative o le c.d. scale-up, seguendo lo schema del presente istituto al fine di finanziare un progetto innovativo (es: si pensi alle aziende che producono softwear innovativi o lavorano in ambito informatico) potrebbero non rivolgersi alle banche per sviluppare un progetto e portarlo a termine ma, seguendo lo schema predetto, potrebbero chiedere a privati tramite piattaforme dedicate di investire una somma di denaro per realizzare un progetto. In fase iniziale il crowdfunding veniva utilizzato quasi esclusivamente dalle start-up in fase di crescita ovvero dalle scale-up, ma oggi questo strumento coinvolge un po’ tutta la piccola-media impresa e si è sviluppato anche nel settore immobiliare. Prima di addentrarci oltre è bene dare la definizione ed indicare le differenze tra Start-up e Scale-up. Le start-up sono delle imprese in fase di sviluppo con progetti innovativi da alimentare che possono usufruire anche di un regime fiscale agevolato ed i requisiti di quelle ‘innovative’ sono state dettate dal D.L. Crescita 2.0 del 2012 che permette di fruire anche di un regime fiscale agevolato.

Chiaramente non tutte le imprese appena fondate anche in forma di società semplice sono delle start-up. Si tratta, infatti, in primo luogo ad un’impresa ancora giovane e con poco capitale orientata allo sviluppo di progetti innovativi. Quindi è una impresa allo stato iniziale in cerca di risorse e finanziamenti per il suo sviluppo che tenta di ritagliarsi una fetta di mercato.

La fondazione di una start-up può essere legata al mondo di internet, dell’artigianato e manifattura, dell’industria, del sociale: l’importante è avere quindi una idea o un progetto da vendere .

Alcuni requisiti delle start-up innovative sono: non deve essere costituita da più di 60 mesi, la produzione annua totale non deve superare i 5 milioni di euro dal secondo anno, deve avere come oggetto sociale prevalente progetti innovativi e anche, se possibile, ad alto valore tecnologico; deve essere costituita come società di capitali e non deve distribuire utili finché gode del regime da start up innovativa e, come detto, godono di un regime fiscale agevolato e di una applicazione più leggera della normativa fallimentare.
Cosa ben diversa sono le scale-up che è sempre una società innovativa ma che ha già sviluppato il suo prodotto e il suo business ed opera sul mercato già con successo che le permette di ambire anche ad una crescita internazionale. Quindi una scale-up può essere una evoluzione naturale della start-up che si afferma nel mercato ed è pronta a compiere un salto dimensionale. La scale-up è quindi una società innovativa che ha già sviluppato il suo prodotto o servizio, ha definito il suo business ed opera sul mercato e già presenta alcune caratteristiche di successo che le permettono di ambire a una vistosa crescita in termini di mercato e di fatturato che deve essere assecondato anche da un buon livello di organizzazione.
Sotto il profilo finanziario, lo scopo della scale-up e della sua crescita è anche quello di ripagare i suoi investitori, attraverso una forma di exit o più volgarmente detta buonuscita o utile. La scale-up differisce dalla start-up in quanto ha già superato alcune fasi su cui è focalizzata l’attività della start-up (in particolare, la ricerca di un business o del progetto da finanziare) e deve quindi concentrarsi sulla sua crescita per portarla avanti in modo controllato ed evoluto.

Indicate le suddette definizioni, torniamo a parlare del Crowdfunding.

Come si è detto con tale sistema le piccole-medie imprese e le start-up riescono a reperire del capitale in modo più facile che rivolgendosi ad una Istituto di credito per la costituzione di un mutuo. Dall’altro lato, gli investitori privati, cioè coloro che hanno creduto e finanziato il progetto innovativo, dovrebbero ricevere una ricompensa per il prestito concesso, differente a seconda della tipo di accordo convenuto con l’impresa sulla piattaforma online dedicata.

Passiamo quindi ad indicare celermente le 4 tipolgie di Crowdfunding che possono esistere.

La prima è peer-to-peer lending o lending crowdfunding che è la forma di finanziamento più vicina a quella di un normale prestito dove i richiedenti fanno domanda di un finanziamento e gli investitori offrono denaro, in cambio della restituzione del capitale con gli interessi. I due termini però non sono la stessa cosa. Infatti il peer to peer lending è un tipo di prestito dove un privato presta denaro ad un altro privato ed ottiene in cambio degli interessi. Il lending crowdfunding, o crowdlending, invece vede coinvolti i privati (che prestano) e le aziende (che domandano). In questo caso si tratta di prestiti finalizzati alla realizzazione di un progetto (startup, immobiliare o altro) e il compenso è rappresentato dagli interessi che l’azienda è disposta ad offrire ai prestatori una volta che il progetto sarà concluso ed andrà a buon fine. Questa forma si è diffusa e sviluppata nel settore immobiliare.

La seconda forma è l’Equity Crowdfunding dove la relativa formula prevede che gli investitori guadagnano di più, ma si assumono anche maggiori rischi. Il funzionamento infatti si può ricondurre a quello di un investimento in titoli azionari. Infatti, le imprese chiedono un finanziamento proponendo una partecipazione azionaria e gli investitori in tal caso offrono denaro in cambio di una quota della società che può generare buoni rendimenti ma anche perdite di capitale.

Ora le prime 2 forme di crowdfunding si basano sull’ipotesi di poter guadagnare prestando denaro. La terza forma di crowdfunding denominata Rewards crowdfunding invece si basa sul secondo pilastro della raccolta collettiva e cioè sentirsi parte di un progetto e/o partecipare ad un progetto. Secondo tale schema le imprese chiedono un finanziamento offrendo il loro prodotto innovativo, ancora in fase sperimentale e gli investitori offrono denaro ricevendo per primi quel prodotto testandolo e sentendosi sostenitori del progetto. Questa forma di crowdfunding non ricambia chi investe con interessi o rendimenti: infatti i finanziatori finanziano la realizzazione dei prodotti che più vorrebbero vedere sul mercato e poi per primi li utilizzano e li testano. Così si crea una prima base di utilizzatori permettendo al prodotto di entrare ancora più velocemente nel mercato.

Infine la quarta forma di Crowdfunding è denominata Donation crowdfunding. Consiste nella raccolta fondi collettiva a scopo di beneficenza. Viene lanciata per sostenere una causa, un progetto umanitario o un’iniziativa di interesse comune, e il ricavato spesso va a fondo perduto. Molte associazioni del terzo settore, ma anche la pubblica amministrazione, stanno adottando questa forma di finanziamento libera e agevole, utilizzando le piattaforme digitali all’uopo dedicate . Proprio in un periodo di pandemia come quello attuale molte iniziative in tutta Italia hanno invitato alla solidarietà sul web raccogliendo fondi per la ricerca contro il coronavirus e il sostegno agli ospedali tramite donation crowdfunding.

Infine onde non tediare il lettore diamo dei brevi cenni su come opera il meccanismo del crowdfunding.

Infatti vi deve essere un soggetto richiedente che come detto può essere una piccola o media impresa o una sturtup o anche una scaleup che fa una richiesta di finanziamento tramite crowdfunding su una piattaforma online fissando come obiettivo una somma di denaro da raccogliere. La piattaforma su cui il progetto verrà pubblicato lo valuta e decide sulla base di criteri rigidi se rendere pubblica l’offerta di finanziamento o se rifiutarlo. Se la domanda viene accolta, il progetto viene caricato online e reso pubblico agli investitori iscritti alla piattaforma, per permettere a ciascuno di valutare l’investimento. A questo punto sulla relativa piattaforma viene aperta una finestra di crowdfunding in cui viene indicato lo spazio temporale in cui i privati possono investire nel progetto. Se il progetto raggiunge la somma qualificata come obiettivo verrà finanziato, in caso contrario il denaro verrà restituito agli investitori e la domanda del richiedente resterà non accolta.

Quindi, una volta andata a buon fine la campagna di crowdfunding il richiedente incassa il denaro, avvia il progetto mantenendo aggiornati gli investitori, e a seconda degli accordi presi provvederà a ricompensarli con le modalità e secondo il tipo di crowdfunding scelto dagli investitori.

Si specifica infine che l’Italia è stato il primo paese europeo a emanare una normativa in materia di crowdfunding (ma solo per quanto riguarda la tipologia equity, quella che più si avvicina al funzionamento della borsa). Le regole che disciplinano questo settore sono contenute nel decreto legge n. 179/2012, noto come Decreto crescita bis, e nel regolamento CONSOB del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali online. L’obiettivo principale di CONSOB è quello di rendere l’equity crowdfunding più affidabile possibile per gli investitori. Per questo motivo l’autorità ha imposto regole precise alle piattaforme online di questa tipologia. Infatti per prima cosa, le piattaforme di equity crowdfunding devono figurare all’interno di un registro di imprese autorizzate a operare in Italia, esattamente come per i broker online. Per essere iscritte nell’elenco, le società devono rispettare i seguenti requisiti: essere una società di capitali; possedere requisiti di onorabilità e di professionalità e presentare una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa. Si indica da ultimo che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 ottobre 2020 il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937. Il Regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione e si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.

Avv. Giovanni Battista Scalia – Presidente Unione Avvocatura Siciliana
Avv. Giacomo Marino – socio Fondatore Unione Avvocatura Siciliana

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