Una doglianza che, frequentemente, coloro che partecipano ai concorsi sottopongono ai loro Avvocati ai fini di un’eventuale impugnazione è quella della incompatibilità dei componenti delle commissioni esaminatrici in ragione della loro presunta “amicizia” con altri candidati (evidentemente meglio collocati in graduatoria).
In un tempo dominato dai social network, poi, il concetto di “amicizia” si è dilatato, assumendo un significato ben più ampio in virtù del meccanismo di funzionamento di questi strumenti di comunicazione.
Si pone, dunque, la questione di valutare se l’amicizia su Facebook e altre analoghe forme di collegamento sui social media, anche corroborate dalla pubblicazione di fotografie sui profili personali che ritraggano insieme candidati ed esaminatori, possano o meno costituire causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c., applicabile anche ai componenti delle commissioni di concorso, sotto il profilo della “abituale commensalità”.
Ebbene, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2849, del 14 aprile 2022, ha chiarito che non sussiste la lamentata causa di incompatibilità tra esaminatore e candidato, in considerazione del fatto che le foto “caricate” sui profili dei social network non valgono, da sole, a dimostrare la «commensalità abituale», prevista dall’art. 51 c.p.c..
I Giudici di Palazzo Spada, nel motivare la loro decisione, hanno richiamato anche la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 40 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei Magistrati amministrativi, secondo cui “le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’art. 51 c.p.c.”.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Sardegna, secondo cui “La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento”, con la conseguenza che “Le cosiddette amicizie su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute”.
In altri termini, secondo i Giudici Amministrativi, qualunque forma di collegamento sui social network è per sua natura occasionale e, pertanto, non può qualificarsi in termini di abitualità in assenza di altre prove, che è onere della parte ricorrente fornire, che dimostrino una continuità di rapporti tra candidato e componente della commissione giudicatrice, tale da far dubitare della imparzialità e della serenità di giudizio di quest’ultimo.
Ovviamente, la pronuncia del Giudice Amministrativo che esclude l’incompatibilità e, quindi, la sussistenza di un’eventuale vizio della procedura concorsuale è motivata in punto di diritto.
L’opportunità dell’astensione è tutt’altra cosa ed è rimessa alla valutazione del singolo in relazione al caso concreto.
Avv. Alessandro Scalia, socio fondatore dell’Unione Avvocatura Siciliana e Presidente della Sezione UAS di Palermo.