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ALCUNI CENNI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO.

La Riforma del processo civile, affidata al Governo con legge delega, è stata approvata il 25 novembre 2021 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 24 dicembre 2021 (legge n. 206/2021). Il Governo ha quindi un anno di tempo per l’emanazione dei decreti attuativi. La legge 206 del 2021 aspira all’esigenza di uniformare il processo civile secondo criteri di celerità ed economicità.

La Legge interviene anche sul processo esecutivo, in parte, delegando la riforma al Governo ed, in parte, con norme immediatamente efficaci.

Tra le prime, nell’ottica di una riforma che vuole garantire lo snellimento di adempimenti che possono ritardare la procedura esecutiva, si prevede la (condivisibile) abolizione della formula esecutiva e del farraginoso procedimento di spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi con riferimento alle sentenze, ai provvedimenti dell’A.G. e agli atti ricevuti da notaio. Secondo la riforma oggetto di delega sarà sufficiente la sola attestazione di conformità all’originale ai fini della loro produzione. Si badi, infatti, che la natura di titolo esecutivo è conferita direttamente dalla legge agli atti e non discende invero dall’apposizione della formula esecutiva stessa. La giurisprudenza, dal canto suo, ha sempre differenziato la fattispecie in cui l’atto costituisce ex lege titolo esecutivo privo di formula esecutiva, da quella in cui l’atto non costituisce ex lege titolo esecutivo, ma semmai, sia munito di formula esecutiva. Nel primo caso infatti il vizio formale è contestato dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi a differenza della seconda ipotesi in cui il vizio sostanziale causa una illegittimità dell’atto contestata con l‘opposizione all’esecuzione. Nelle ipotesi di vizio formale, infine, la Cassazione con un intervento ai sensi dell’art 363 terzo comma c.p.c., pur sostenendo il valore della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva, ha subordinato la legittimazione all’opposizione agli atti esecutivi alla mera sussistenza del concreto interesse dell’opponente debitore a promuoverla (Cass. 3967/2019).

In tema di pignoramento, poi, la Legge 206/2021 delega al Governo un intervento sul tema del rapporto tra efficacia del precetto e la relativa istanza nelle forme di cui all’art. 492 bis c.p.c. (ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare). Secondo il vigente codice di rito, il termine per avviare l’esecuzione forzata decorre dalla notifica dell’atto di precetto a tenore dell’art. 481 c.p.c. cadenzato in 90 giorni. Decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può depositare istanza ex art. 492 bis c.p.c in attesa successivamente della risposta del tribunale per poi presentare istanza all’Agenzia delle Entrate indicando i beni eventualmente suscettibili di pignoramento. Onde evitare che, nelle more della (tardiva) risposta dell’Agenzia delle Entrate, scada il termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto, la legge 206 del 2021 prevede opportunamente che “il termine di cui all’art 481 primo comma, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell’art 492 bis”.

Altra modifica innescata dalla legge 216 del 2021 (questa di immediata applicazione) riguarda la procedura di pignoramento presso terzi. Il comma 32, infatti, contempla alcune disposizioni precettive, che entreranno in vigore già a partire dal 22 giugno 2022, non nei processi pendenti ma in quelli di nuova introduzione secondo il principio “tempus regit actum”. Vengono, in particolare, aggiunti i seguenti commi (5° e 6°) nell’alveo dell’articolo 543 c.p.c. in tema di pignoramento:

Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”. “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano dalla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

La novità risiede, dunque, nell’obbligo del creditore procedente di informare il debitore ed il terzo dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, pena la sua inefficacia. Il mancato adempimento di tale obbligo di avviso al terzo genera di conseguenza il venir meno degli obblighi di cui all’articolo 546 c.p.c. in capo a quest’ultimo, a partire dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento, di custodire le cose e le somme da lui dovute dal giorno in cui gli è stato notificato l’atto ex. art. 543 c.p.c. (obblighi infine che lo equiparano al custode).

La ragione dell’introduzione dei predetti commi è quella di evitare l’inutile comparizione delle parti in seguito a notifiche di pignoramento che non sono iscritte a ruolo, e segnatamente, quindi, a rendere recettizia e manifesta ai terzi la permanenza del vincolo di pignoramento per mezzo della sua iscrizione a ruolo.

Dott. Riccardo Sclafani Praticante Avvocato – Socio Unione Avvocatura Siciliana

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