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Assegno di mantenimento: qualche riflessione sull’applicazione dell’istituto della compensazione legale.

In sede di separazione al coniuge economicamente più debole e ai figli viene riconosciuto il diritto ad un contributo al mantenimento, che viene soddisfatto mediante l’obbligazione, in capo al coniuge economicamente più forte, di corrispondere loro un assegno periodico. L’ex coniuge percettore di tale contributo economico e i figli vantano perciò un diritto di credito nei confronti dell’obbligato.

La domanda che ci si pone è: cosa succede qualora quest’ultimo fosse titolare di un’autonoma posizione creditoria di una somma nei confronti dell’ex coniuge?

Si è discusso se sia possibile compensare i due crediti. Lo ha fatto la giurisprudenza, che ne ha dato risposta distinguendo se si tratta di assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge o dei figli.

Nel rapporto obbligatorio tra coniugi, ovvero tra genitori e figli, l’istituto della compensazione può operare quando ci sono i presupposti di legge previsti dall’articolo 1243 del codice civile, ossia deve trattarsi di due debiti aventi per oggetto una somma di denaro o cose fungibili dello stesso genere e i due debiti devono essere egualmente liquidi ed esigibili.

Tuttavia, è necessario tenere presente che vi sono delle ipotesi in cui l’istituto della compensazione non è applicabile. L’articolo 447, secondo comma, del codice civile esclude che l’obbligato agli alimenti possa opporre all’altra parte la compensazione “neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Quindi, occorre chiarire l’esatta natura dei crediti derivanti dall’assegno di mantenimento e, in particolare, se gli stessi rientrino nel credito di natura alimentare, in quanto quest’ultimo gode di particolari privilegi rispetto agli altri, perché costituisce una prestazione economica e materiale, un sostegno, che deve essere fornito ai soggetti che versano in stato di bisogno. Il codice civile dedica a tali prestazioni un intero titolo, il XIII del Libro Primo, che ne detta la disciplina e individua in maniera precisa i soggetti obbligati a prestare gli alimenti e, fra questi, il coniuge e i genitori, così come corrispondentemente individua i soggetti che possono avere un diritto agli alimenti in favore dei quali si origina un credito alimentare.

La ulteriore domanda che bisogna, quindi, porsi è la seguente: l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge e dei figli ha natura di credito alimentare? Da tale risposta discende l’applicabilità dell’istituto della compensazione, seppure, eventualmente, in parte qua.

La risposta la si rinviene in svariate pronunce della Cassazione.

Costituisce ancora orientamento dominante quello affermatosi nel lontano 1996 con la sentenza n. 6519 della Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento, infatti, l’assegno di mantenimento all’ex coniuge non ha natura di credito alimentare e, quindi, è compensabile.

Già allora i giudici ritenevano che “Il credito dell’assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale”. 

Con la più recente sentenza n. 9686/2020 si conferma lo stesso orientamento. Si legge nel testo della sentenza infatti che “d’altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa”.

Nella sentenza sopracitata, il credito opposto in compensazione dall’obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento era un credito relativo ad un mutuo fondiario stipulato da entrambi gli ex coniugi. La moglie agiva esecutivamente con espropriazione immobiliare nei confronti dell’ex marito che non aveva corrisposto l’assegno di mantenimento. L’uomo si difendeva opponendo la compensazione del proprio debito con il credito derivante dall’adempimento del pagamento del suddetto mutuo. La donna contestava l’eccezione proposta dal marito davanti alla Suprema Corte di Cassazione basando le proprie ragioni sul fatto che l’assegno di mantenimento fosse destinato non solo alla stessa, bensì anche ai figli, volendone far discendere la natura alimentare. La fondatezza dell’eccezione sollevata dall’ex marito, tuttavia, veniva confermata dalla Corte sulla scorta della motivazione che il credito, di pronta liquidazione, non aveva natura strettamente alimentare e pertanto era utilizzabile in compensazione.

Di contro, non si può non segnalare una sentenza della Cassazione, questa volta penale, dalla quale emerge l’impossibilità di opporre in compensazione un proprio credito per l’estinzione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento (qualora in misura tale da soddisfare solo le esigenze di sussistenza), nei confronti dell’altro coniuge. Si tratta della sentenza n. 9553/2020 nella quale si legge che “In ogni caso, occorre distinguere, nella materia in esame, il profilo civilistico – relativo all’obbligo di versare le somme stabilite per il mantenimento dei familiari – da quello penalistico – relativo al dovere di non fare mancare loro i mezzi di sussistenza. Sotto questo secondo profilo, il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., un suo credito verso l’avente diritto perché è preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie”. 

In questo caso il Giudice penale ha posto l’attenzione sul profilo di garanzia dei mezzi di sussistenza per soddisfare le esigenze primarie in capo al coniuge beneficiario dell’assegno, individuando in tal modo una natura alimentare all’assegno di mantenimento, di tal guisa non compensabile, ai fini dell’esenzione da responsabilità penale ai sensi dell’art. 570 c.p.

Invece, sulla possibilità di compensare un credito dell’obbligato con l’importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento ai figli, svariate pronunce di legittimità concordano nel ritenere che l’assegno di mantenimento ai figli ha natura strettamente alimentare e pertanto non può essere oggetto di compensazione.

Fra le statuizioni più recenti si segnalano, sempre della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 11689/2018, l’ordinanza n. 13609/2016 e infine la sentenza n. 15098/2005.

Nella più recente si legge che: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”.

Con riguardo, in particolare, all’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne la Cassazione nel 2016 affermava che:  “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione”.

La natura di credito alimentare dell’assegno di mantenimento in favore del figlio è stata da ultimo confermata con la già citata recente sentenza n. 9686/2020.

Si legge nel testo della sentenza che “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile“.

In conclusione, in mancanza di una disciplina univoca e chiara, non può non evidenziarsi che, nonostante svariate pronunce, ancora permangono parecchi dubbi sulla compensabilità del debito derivante dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge con un credito autonomo, e ciò in considerazione del fatto che nel predetto assegno può essere rinvenuta una componente di natura alimentare e, quindi, le valutazioni sull’applicabilità dell’art. 1241 c.c. a tali fattispecie sono rimesse alla discrezionalità del Giudicante nei singoli casi.

Avv. Concetta Sciuto – componente del Direttivo UAS Sezione di Catania.

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