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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI MUTUO PER VALERE COME TITOLO ESECUTIVO

Cercheremo oggi di illustrare una interessante Ordinanza della III Sez. della Corte di Cassazione Civile, e specificatamente la n.5921 del 27/febbraio/2023 relativa al tema della caratteristiche che deve avere un contratto di mutuo per valere quale titolo esecutivo.

Prima di addentrarci nella questione svolgiamo un piccolo excursus processuale della causa sottoposta all’attenzione della Cassazione.

Un soggetto debitore esecutato, in primo grado, aveva proposto opposizione all’esecuzione indicando che l’ente finanziatore, intervenuto nella procedura, non era munito di titolo esecutivo idoneo a dare impulso alla procedura a seguito di rinuncia alla medesima da parte del creditore procedente. Ed inoltre, essendo stato successivamente aggiudicato l’immobile pignorato, lo stesso debitore aveva proposto successivo ricorso in opposizione ex art.617 c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione e il Giudice dell’Esecuzione, decidendo su entrambe le opposizioni, aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva accogliendo l’opposizione proposta dal debitore esecutato.
Il creditore intervenuto (ente finanziatore) decise di proporre reclamo avverso il suddetto provvedimento di estinzione indicando che agli atti era stata depositata la quietanza del mutuo, tra l’altro non contestata da parte opponente, che a suo dire integrava la prova della effettiva erogazione della somma mutuata e che quindi il contratto di mutuo doveva ritenersi valido titolo esecutivo e che lo stesso predetto provvedimento di estinzione aveva efficacia dichiarativa producendo i suoi effetti solo al momento della pronuncia.

Il tribunale di primo grado rigettò il reclamo, così come venne rigettato anche l’appello proposto dall’ente finanziatore che ribadiva invece l’esistenza di un titolo esecutivo costituito dall’atto di mutuo integrato da successiva quietanza di erogazione non contestata ex adverso.

La Corte d’Appello di Roma ritenne le predette circostanze inconferenti e che la natura dichiarativa del provvedimento di estinzione comportava la retroattività dell’effetto estintivo con la conseguenza che l’esecuzione forzata non poteva proseguire in virtù di un credito vantato da creditore intervenuto privo di titolo esecutivo in quanto alla data della rinuncia dell’ultimo creditore munito di titolo erano maturate le condizioni per la declaratoria di estinzione del processo esecutivo non avendo il soggetto appellante alcuna legittimazione a proseguire l’esecuzione.

Fu proposto ricorso per Cassazione dallo stesso soggetto appellante che è stato rigettato come da provvedimento in commento, il quale ribadisce che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato come titolo esecutivo, occorre verificare con interpretazione correlata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti di mutuo ed erogazione rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. Sez.3 del 27/8/2015 n.17194; Cass. Sez.3 del 5/3/2020 n.6174).

In particolare, la Corte di Cassazione nel provvedimento in commento, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo essendo quest’ultimo un elemento costitutivo del contratto, ha però chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata. In altre parole, il mutuante deve creare un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario o le parti devono inserire specifiche pattuizioni nel contratto di mutuo per garantire l’acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata.
Ciò riflette la crescente tendenza verso la dematerializzazione dei valori materiali, in cui l’acquisizione della disponibilità giuridica del denaro diventa sempre più importante rispetto alla consegna fisica del denaro stesso e pertanto si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l’acquisizione della disponibilità giuridica di esso correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore-erogatore. E ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario idoneo a determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultima, ovvero, quando, nella stesso contratto di mutuo le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impegnare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (fra tutte vedi Cass. sez. 1 del 3/1/2011 n.14 e cass. sez.3 del 27/8/2015 n.17194)

Inoltre con il provvedimento in commento la Suprema Corte ha anche affrontato la questione dell’efficacia esecutiva del contratto di mutuo. Secondo l’art. 474 c.p.c., un atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale deve essere supportato da fatti successivi ed eventuali documentati con un atto pubblico o una scrittura privata
autenticata per essere efficace ai fini dell’esecuzione.

Nel caso in esame e sopra brevemente riassunto, la Corte ha stabilito che il contratto di mutuo stipulato dalla banca non prevedeva l’erogazione contestuale delle somme e, pertanto, non poteva essere considerato un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e il fatto che il soggetto finanziatore ricorrente abbia reiterato le argomentazioni sopra indicate, e cioè che il mutuo era stato integrato dalla successiva quietanza non contestata dal debitore esecutato, sono state ritenute non dirimenti in difetto di prova della immediata e contestuale erogazione della somma mutuata e ciò significa che la banca non poteva agire per il recupero delle somme mutuate attraverso un’azione esecutiva.

Avv. Giacomo Marino, socio fondatore dell’Unione Avvocatura Siciliana

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