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CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO E PROVA DELLA TITOLARITÀ

Soffermiamo oggi la nostra attenzione sua una interessante sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 26 ottobre 2022  n. 1202 relativa alla cessione da parte di una Banca di crediti in blocco e la prova della titolarità del credito medesimo in sede giudiziale .

Partendo dal caso specifico, un soggetto aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo col quale il Tribunale gli aveva ingiunto, nell’interesse di una società cessionaria di un credito il pagamento di una somma di denaro derivante da un contratto di prestito personale.

L’opponente nel proprio atto di opposizione aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva del soggetto cessionario per la mancata notifica della cessione ex art.1264 c.c., oltre ad altri motivi tra i quali la presunta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi in considerazione del fatto che attraverso la estinzione anticipata del finanziamento gli interessi passivi erano diventati capitale ed a loro volta avevano prodotto interessi realizzando un effetto anatocistico vietato dalla legge ed anche l’insussistenza del credito azionato in via monitoria in quanto a suo dire dovevano essere restituite tutte le somme che il debitore aveva dovuto sostenere come costi sia fissi che non, relativi all’estinzione anticipata del finanziamento.

Il Tribunale Adito ha ritenuto l’opposizione infondata rigettandola .

Ci limiteremo in questa sede solo a riferire delle ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo di opposizione sopra indicato.

Infatti, in riferimento alla censura mossa, deve preventivamente rammentarsi il contenuto dell’art.58 comma 2 del d.lgs n.385 del 1993 (T.U.B.) il quale prevede: “La banca cessionaria da’ notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia puo’ stabilire forme integrative di pubblicita’.”

Il Tribunale ha ritenuto che la norma richiamata ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

La giurisprudenza di legittimità ha sul punto anche indicato che tale ultimo adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli previsti dall’art.1264 c.c., può essere validamente eseguito con la notificazione della avvenuta cessione che però non è subordinata a particolare forme o requisiti e può anche avere luogo mediante l’atto introduttivo di una domanda giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero anche nel corso del giudizio (cfr. sul punto Cass.20495/2020).

Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale adito aveva anche rigettato l’opposizione proposta dal debitore ceduto poiché la società cessionaria aveva documentato la avvenuta cessione del credito fin dal ricorso proposto in sede monitoria allegando sia la copia della pubblicazione della disposta cessione in Gazzetta Ufficiale, che la stipula della avvenuta cessione in blocco e anche la notifica che era stata fatta all’opponente.

In particolare dall’avviso di cessione del crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale depositato in atti risultava che la Banca cedente aveva concluso con il soggetto cessionario un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione e che dal predetto avviso risultavano i parametri per l’individuazione dei crediti ceduti che consentono di identificare , senza margini di incertezza il credito vantato nel confronti dell’opponente ricompreso tra quelli oggetto di cessione .

Per cui a prescindere dal caso concreto di cui si è occupata l’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, va ribadito il principio che, ai fini della cessione in blocco di credito operato da una Banca in favore di società cessionarie, la cessione medesima ha efficacia con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dispensando il soggetto cessionario dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, adempimento quest’ultimo che può avere luogo anche mediante una intimazione di pagamento incoata in sede giudiziaria.

Avv. Giacomo Marino, socio fondatore Unione Avvocatura Siciliana

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