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D. LGS. N. 36/2021 LA RIFORMA DELLO SPORT

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.206 del 04/09/2023, il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con il mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri soggetti interessati al rinnovamento delle norme sullo sport. L’obiettivo principale di questa riforma è stato quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani. Ma non tutti la pensano in questo modo. Infatti la riforma che da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza, una volta pubblicata nella G.U. ha inondato gli operatori sportivi in un nuovo mondo di oneri burocratici che ha paralizzato o quasi paralizzato gli accordi tra società sportive e tutti gli interessati a sviluppare e progredire il mondo sportivo. M a non dobbiamo demordere, perché da sempre le riforme prima devono essere recepite e digerite dal sistema e poi se ne troveranno tutte le falle oppure i pregi. Focalizzando la nostra attenzione sulle più importanti novità apportate dal secondo correttivo ai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, evidenziando la normativa in vigore dal 5 settembre 2023, articolata per punti di maggiore interesse per il mondo sportivo dilettantistico possiamo evidenziare che molte materie debbono essere ancora oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi, anche da parte degli enti competenti. Tra l’altro, gli obblighi previdenziali e assistenziali e i limiti entro quali le prestazioni di lavoro sportivo e le collaborazioni amministrativo gestionali sono esenti dai suddetti obblighi, sono rimasti senza variazioni. In questa ottica di rinnovamento la figura del lavoratore sportivo è stata disciplinata in maniera specifica con il proprio tesseramento a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) nonché a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a.. Le figure tipizzate sono sette (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) ed è qualificato come lavoratore sportivo. In questo primo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulle figure professionali nello sport con carattere contrattuale. La nuova riforma punta a stabilire quali sono le figure professionali dello sport, che includono non solo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Infatti, è considerato un lavoratore sportivo “ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”, fatte salve le mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Di conseguenza, il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Con specifiche delibere federali, inoltre, si prevede di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive, come nel caso di custodi, addetti alle pulizie, giardinieri ed altre figure. A questo punto cercheremo di chiarire

alcuni dubbi inerenti le diverse figure che lavorano in questo settore. Gli atleti sono coloro che risultano tesserati all’organismo affiliante come atleti o giocatori, a titolo oneroso; gli allenatori sono tesserati e abilitati a seguire gli atleti; gli istruttori sono abilitati a effettuare formazione agli atleti; il direttore tecnico ha il compito di coordinare gli allenatori e le squadre, e dovrà essere tesserato dall’ente affiliante; il direttore sportivo cura la società sportiva, ma questa figura al momento non veniva tesserata dalle Federazioni poiché non prevedono un tesseramento per questo particolare professionista, e quindi il nodo resta ancora aperto. A questo punto dal punto di vista legale l’unico contratto possibile è la collaborazioni coordinata e continuativa, che è la forma giuridica più utilizzata per il lavoro sportivo, e devono ricorrere i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente. In primo luogo la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; In secondo luogo, le prestazioni oggetto del contratto devono risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paraolimpici. Si deve tuttavia precisare che instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali è possibile ma andrebbe ad essere in contrasto con la norma di riforma. Nella stessa maniera anche sotto le 24 ore settimanali si dovrà riqualificare l’inquadramento lavorativo come previsto dalla norma di riforma. Infine siamo in una catena di montaggio dove bisogna mettere tutti gli ingranaggi al proprio posto per far muovere con velocità e precisione la grande macchina della collaborazione sportiva.

Avv. Roberto Gambina, Componente del Direttivo della Sezione UAS di Agrigento

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