La vicenda della Collega Ilaria Salamandra, a cui il Tribunale Penale di Roma ha denegato l’istanza di differimento dell’udienza per il legittimo impedimento rappresentato dalla necessità di assistere il figlio di appena due anni ricoverato in day hospital al Bambin Gesù di Roma, va esaminata sotto due differenti profili: quello normativo e quello del caso concreto.
Sul piano normativo occorre interrogarsi se sia ammissibile, a fronte di una motivata e documentata istanza di rinvio presentata dall’Avvocato, che la decisione sia rimessa alla completa discrezionalità dell’organo giudicante così come oggi dispone l’attuale art. 420 ter, comma 5, c.p.p.
Fino a quando la norma non tipizzerà le fattispecie a fronte delle quali il Giudicante abbia l’obbligo, non la semplice facoltà, di concedere il rinvio, ci troveremo sempre a discutere di “opportunità” della decisione e di “sensibilità” del Giudice, concetti astratti che poco hanno a che fare con quello che dovrebbe essere un diritto insopprimibile del difensore. E’ ormai giunto il tempo che l’Avvocatura, attraverso le sue rappresentanze istituzionali pretenda una modifica normativa in tal senso.
Venendo al caso concreto, i dati che emergono consentono di affermare che, anche a normativa invariata, la decisione del Tribunale di Roma di rigettare la domanda di rinvio ancorchè tempestivamente presentata, sia lesiva del diritto della Collega a non dover scegliere tra l’assistenza al figlio in ospedale, ampiamente documentata, e la presenza in aula per difendere i diritti del proprio assistito.
La sensazione che si avverte è, ancora una volta, che dietro la scelta del Legislatore di non porre paletti più rigidi al Giudicante o quella dei giudici di Roma di negare il legittimo impedimento nel caso specifico, ci sia il (non) legittimo sospetto che la richiesta di rinvio sia in qualche maniera strumentale a chissà quale strategia difensiva.
In realtà, com’è noto a tutti, salvo che agli occasionali commentatori da tastiera, già in forza della normativa vigente, l’eventuale accoglimento della richiesta di legittimo impedimento determina la sospensione del termine di prescrizione del reato, con la conseguenza che nessun vantaggio di alcun genere può derivarne all’imputato e meno che meno al suo difensore.
Sarebbe il momento, dunque, di mettere da parte ogni tipo di pregiudizio, se davvero vogliamo dare un senso alla leale collaborazione tra Giudici e Avvocati sempre decantata in occasione di cerimonie inaugurali, ma puntualmente disattesa quando i tappeti rossi vengono riposti negli armadi.