Per diritto all’oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né di subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.
“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” è il titolo della Legge con la quale l’Italia fa un passo in avanti nel rispetto dei diritti delle persone guarite da tumori o altre patologie oncologiche.
La Legge 7 dicembre 2023, n. 193, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, riconosce, infatti, il diritto delle persone che sono state affette da tali patologie a non subire discriminazioni nei servizi bancari e assicurativi e nell’accesso all’adozione di minori in attuazione degli articoli 2, 3 della Costituzione degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In particolare, per la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento ed assicurativi e nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche solo tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o in seguito, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata già affetta ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Detto periodo viene ridotto a cinque anni se la patologia sia insorta prima del compimento dei 21 anni di età. Le medesime informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, se siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Inoltre, non possono essere applicati al contraente limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto allo standard previsto dalla legislazione vigente, tantomeno potrà richiedersi al contraente l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.
In materia di adozioni la Legge in esame ha statuito che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi oltre dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età.
Mentre, per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico/fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, viene vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Detto periodo risulta ridotto a cinque anni se la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull’applicazione delle disposizioni della legge de quo.
In Italia il concetto di “diritto all’oblio oncologico” si è iniziato a diffondere in notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei anche a causa di un’inadeguata risonanza mediatica.
Il primo tentativo d’introduzione di tale diritto (andato a buon fine) si è avuto con il Disegno di Legge n. 682, comunicato alla Presidenza il 3 maggio 2023, d’iniziativa dei senatori Patton e Spagnolli, recante disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico, al cui interno veniva sottolineato come in Italia “ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti”, costrette a subire ingiuste discriminazioni in ambito economico, sociale, personale e professionale.
Mentre la Francia ha iniziato a muovere i primi passi già nel 2014, divenendo il primo Paese europeo ad introdurre una normativa avente ad oggetto il divieto dell’obbligo, da parte delle persone precedentemente affette da una malattia oncologica, di rivelare dati afferenti alle proprie condizioni di salute ad istituti assicurativi o bancari per accedere a tali servizi o per procedere con un loro rinnovo, con una modifica della previgente legge dal 1° giugno 2022, in virtù della quale, dopo un quinquennio di guarigione dal cancro, non è più indispensabile rivelare dati clinici agli istituti assicurativi per la sottoscrizione di un loro servizio, con l’abbattimento di qualsivoglia differenza rispetto all’età di diagnosi del cancro.
Dopo la Francia, anche il Belgio ha deciso di attivarsi con una normativa similare e, poi, anche il Lussemburgo, seppur non sotto forma di legge ma con un accordo governativo con gli istituti assicurativi. In Olanda, il “diritto all’oblio oncologico” è stato introdotto dal Decreto-legge 2 novembre 2020 mentre il Portogallo con la Legge 18 novembre 2021, n. 75.
Ciò che si auspica è che nei vari ambiti interessati vengano stabilite, entro i termini previsti, adeguate modalità di attuazione.
Come per ogni nuova legge, sarà importante attendere l’applicazione pratica di tale novità legislativa, tenendo anche conto della totale assenza di riferimenti, da parte delle nuove disposizioni, circa i procedimenti inibitori da attivare nell’eventualità di possibili situazioni di abuso di potere, soprattutto, da parte degli istituti bancari ed assicurativi e relative disparità di trattamento.
Avv. Rosaria Lanteri, Presidente UAS – Sezione Siracusa/Augusta