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Il diritto del minore under 12

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IL DIRITTO DEL MINORE UNDER 12 ALL’ASCOLTO NEI PROCEDIMENTI PER SEPARAZIONE E DIVORZIO E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7262/2022 pubblicata il 4 marzo 2022, ha affrontato il tema del coinvolgimento del minore under 12 nei procedimenti per separazione e divorzio sancendo un principio che riconosce il diritto del minore – parte integrante ed essenziale del procedimento – ad essere ascoltato per poter esprimere il proprio punto di vista, la sua volontĂ  nelle scelta del genitore con cui vivere, e ciò a pena di violazione del contraddittorio.
Il caso affrontato dalla Corte ha avuto riguardo al mancato ascolto di due minori infra-dodicenni e capaci di discernimento nati nel 2008 e nel 2010, nel corso del procedimento finalizzato al proprio affido, procedimento in cui erano state affidate al padre in via esclusiva con modalità che prevedevano una collocazione temporanea presso i nonni materni e ciò tenuto conto del “severo apprezzamento delle condotte della madre”.
Con l’ordinanza in questione la Corte dapprima affronta il tema dell’esigenza di un giudizio di comparazione sul ruolo svolto in passato da entrambi i genitori con richiamo ad elementi concreti, avuto riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, al fine di accertare la capacità o migliore capacità dell’uno rispetto all’altro di far fronte agli adempimenti suoi propri e dell’altro genitore.
Il confronto comparativo, come scrive il giudice estensore, resta giustificato dall’esigenza del principio di bigenitorialità e comunque a tutela dell’interesse morale e materiale del minore.
Partendo da questo fondamentale percorso, che i Giudici precedenti non avevano affrontato nel disporre l’affidamento, la Corte evidenzia come nel caso di specie fosse stato leso il diritto delle minori in quanto parti sostanziali del procedimento perché portatori di interessi comunque diversi, quanto non contrapposti, rispetto ai loro genitori.
La tutela del minore in questi giudizi si realizza, pertanto, mediante la previsione di ascolto il cui mancato adempimento integra violazione del contraddittorio e dei diritti del minore stesso qualora l’esclusione non sia sorretta da una espressa motivazione sull’assenza del discernimento.
A tale principio, dunque, dovranno adeguarsi i Tribunali coinvolgendo, pena violazione del contraddittorio, i figli minori, che hanno tutto il diritto ad esprimere il proprio punto di vista nella scelta del genitore, mamma o papĂ , ove stabilire la collocazione prevalente.
Il minore nel procedimento sarĂ  rappresentato dal Curatore Speciale del minore (scelto tra gli avvocati iscritti negli appositi elenchi), una figura speciale prevista dal legislatore a tutela degli interessi del minore, come colui che si sostituisce al minore per farne valere i diritti nei procedimenti di conflittualitĂ  tra i genitori.

Avv. Stefania Mannino, socia fondatrice Unione Avvocatura Siciliana

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