Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 di attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206 abroga l’art. 375 del codice civile in materia di tutela, e inserisce le tipologie di atti a oggi contenute in detto articolo nel novellato art. 374 c.c., con la conseguenza che la competenza ad autorizzare tutti gli atti del minore sotto tutela o dall’interdetto divengono di competenza del Giudice Tutelare, in analogia a quanto avviene già per il beneficiario di amministrazione di sostegno, con la sola eccezione, della continuazione dell’attività di impresa. Logico e coerente corollario è la modifica dell’art. 376, in tema di reimpiego, dal quale viene parimenti espunta la competenza del Tribunale.
Ma la norma più rivoluzionaria è contenuta nell’art. 21 (Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione) che di seguito si riporta.
“ 1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
- Il notaio puo’ farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita’, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario,se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
- Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione,determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
- L’autorizzazione e’ comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalita’ pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
- L’autorizzazione puo’ essere impugnata innanzi all’autorita’ giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
- Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
- Restano riservate in via esclusiva all’autorita’ giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche’ per la continuazione dell’impresa commerciale.
Riassumendo, le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante”.
Il Notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità. Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo. L’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
Al netto della valutazione valoriale di questa scelta che comunque è in linea con l’estensione dell’istituto della mediazione civile, della negoziazione assistita, in cui gli avvocati potranno anche parzialmente svolgere attività istruttoria, residua la domanda: avanti a quale “ autorità giudiziaria” è impugnabile l’autorizzazione del Notaio?
Il comma 23 nel suo sotto comma oo) della legge delega 206/2021 introduce una distinzione fra i provvedimenti aventi contenuto “patrimoniale gestorio” e quelli pronunciati “in tutti gli altri casi” con lo stabilire che i primi sono reclamabili al tribunale in composizione monocratica e gli altri non alla Corte d’Appello ma al Tribunale in composizione collegiale mentre non è espressamente richiamato, per questi ultimi, il ricorso per cassazione che resta comunque esperibile per quanto stabilisce l’art. 111 Cost..
Con la sentenza 30 luglio 2021, n. 21985, le Sezioni Unite precisavano che si propone reclamo ex art. 720 bis, comma 2, c.p.c., a prescindere dal contenuto decisorio o gestorio del provvedimento, sempre alla Corte di Appello.
La concentrazione in capo alla Corte d’Appello di tutti i reclami avverso i decreti del giudice tutelare, oltre che rispondere ad una valutazione discrezionale del legislatore, sul piano storico era stata salutata con favore in quanto erano sorte incertezze, soprattutto nella giurisprudenza di merito, a seguito della riforma del giudice unico (D.Lgs. n. 51 del 1998) che aveva soppresso l’ufficio di pretura, trasferendo le funzioni tutelari ad esso in precedenza appartenenti al tribunale in funzione monocratica, lasciando inalterato, tuttavia, il quadro normativo, ancora oggi in vigore, disegnato dall’art. 739 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.c..
Prima della sentenza della Corte di Cassazione bisognava distinguere tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura di amministrazione (per i quali effettivamente sussiste la competenza sul reclamo della Corte d’Appello) ed i provvedimenti che investono le modalità di attuazione della misura (per i quali invece la competenza è del Tribunale in composizione collegiale).
L’art. 473-bis dettato in materia di “procedimenti in materia di amministrazione di sostegno”, precisa che: “Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’articolo 739. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, sembra che il legislatore delegato, in attuazione dei criteri della delega, abbia sul punto retrocesso rispetto alla reductio ad unum operata dalla Cassazione.
Avv. Leonardo Micccchè, componente del Direttivo UAS di Catania