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Mediazione Obbligatoria

Durante l’anno che sta per finire, la Corte di Cassazione è stata più volte chiamata ad esprimersi in materia di mediazione. Oltre a ribadire che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di proporre la mediazione grava sul creditore opposto (ordinanza n. 159/2021 sul solco di SS.UU. n. 19596/2020) ed approfondire la differenza tra mediazione obbligatoria e mediazione delegata in relazione alla sanzione dell’improcedibilità (ordinanza n. 22736/2021), la Suprema Corte, per la prima volta, si è soffermata sulla questione della natura del termine di 15 giorni assegnato dal Giudice, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010, per l’avvio del procedimento di mediazione, a fronte delle divergenti posizioni sul punto assunte dai Giudici di merito ed in dottrina.

Ebbene, il Supremo Collegio, sul presupposto che la citata disposizione normativa non prevede espressamente la sanzione della improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni e tenuto conto che l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e che quindi non è possibile applicare dei termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso, ha concluso che “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d. lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.

Sarebbe auspicabile che i Giudici di merito si uniformino alla condivisibile interpretazione di Piazza Cavour onde evitare un eccesso di rigore che non sortisce alcun beneficio in termini di contrazione dei tempi (posto che rimane fermo il limite dell’udienza di rinvio) o di deflazione del carico processuale, stante la riproponibilità dell’azione.

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