Con il recentissimo lodo del 18.12.2023, emesso nel procedimento arbitrale promosso da un agente sportivo italiano contro una società calcistica romena di prima divisione, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso una fattispecie in materia di mancato pagamento di corrispettivo pattuito in favore del predetto agente per i servizi professionali resi da quest’ultimo ai fini del trasferimento e della conseguente “contrattualizzazione” di un calciatore professionista da parte del sodalizio rumeno.
In data 19 gennaio 2022, la società professionistica e il calciatore hanno stipulato un “Contratto per l’Attività Sportiva” sino al termine della stagione sportiva 2024/25.
In data 25 gennaio 2022, le Parti hanno concluso il “Contratto di Consulenza” avente ad oggetto l’attività di consulenza, da parte del ricorrente, di servizi di intermediazione nelle trattative di trasferimento riguardanti il Giocatore.
Per espressa pattuizione tra le parti, l’efficacia del superiore contratto era condizionata alla conclusione di un accordo sportivo fra società rumena e Giocatore.
Viceversa, se il calciatore non fosse stato tesserato dalla società professionistica, quest’ultima non avrebbe dovuto versare alcunchè all’agente sportivo, ritenendosi il contratto risolto di diritto.
La medesima società avrebbe dovuto effettuare il pagamento solo dopo aver ricevuto la fattura originale emessa dall’agente sportivo per i servizi svolti sulla base dell’accordo di prestazione di servizi, accompagnato dal certificato della residenza fiscale in originale, rilasciata dall’autorità competente italiana, unitamente a una breve relazione riepilogativa delle attività espletande dall’agente, tutti documenti in originale.
Il 28 gennaio 2022, il Giocatore è stato ufficialmente tesserato dalla società rumena.
In data 16.03.2022, il ricorrente ha inviato una mail contenente la suddetta documentazione pattiziamente specificata.
Atteso il perdurante inadempimento avversario, in data 8 dicembre 2022, il ricorrente ha depositato, attraverso la piattaforma telematica e-Filling, una richiesta di arbitrato al TAS di Losanna.
In data 5 gennaio 2023, attraverso la suddetta piattaforma, il Resistente ha depositato la propria memoria avverso la Richiesta per Arbitrato.
Il 7 febbraio 2023, attesa la mancata nomina congiunta, ad opera delle parti, dell’Arbitro Unico, quest’ultimo è stato nominato d’ufficio dal TAS.
Il Ricorrente ha sostenuto di aver regolarmente soddisfatto i requisiti del servizio professionale previsto sulla base del Contratto di consulenza in quanto il Giocatore è stato tesserato come calciatore dalla resistente nel gennaio 2022. Pertanto, quest’ultima era obbligata a pagare il corrispettivo convenuto tra le parti.
Il ricorrente ha trasmesso le fatture richieste, il rapporto di attività e il certificato di residenza fiscale al convenuto, tutti documenti in formato originale (digitale) e in conformità alla normativa fiscale italiana.
La resistente ha asserito che il ricorrente non avrebbe presentato le sue fatture, il rapporto di attività e il certificato di residenza fiscale in originale, come previsto dalla clausola del Contratto di Consulenza. Pertanto, il compenso previsto nel Contratto di Consulenza non sarebbe stato dovuto senza la ricezione di tali documenti in originale.
In particolare, il certificato di residenza fiscale è un documento telematico e la relazione di attività presentata dal ricorrente sarebbe stata insufficiente poichè doveva essere ampia, indicando e comprovando tutto l’insieme delle attività svolte dal consulente. Il ricorrente non avrebbe inoltre dimostrato di aver fornito alcun servizio che abbia condotto alla conclusione del contratto del giocatore. Attesa la sinteticità del rapporto di attività, non ci sarebbe stata alcuna prova di qualsivoglia contributo del Ricorrente al trasferimento del Giocatore.
Premessa la ritenuta giurisdizione del TAS in ragione dell’arbitrabilità della controversia ed in forza dell’esistenza di una valida convenzione arbitrale tra le Parti, nella fattispecie in esame, la resistente non ha comunque contestato la giurisdizione della CAS, difendendosi nel merito.
Il ricorrente ha richiesto un compenso per la prestazione dei servizi di intermediazione resi in favore della Resistente in relazione al trasferimento del Giocatore, fondando la sua domanda sul Contratto di Consulenza, sottoscritto dalle Parti in data 25 gennaio 2022.
La resistente non ha contestato di aver firmato il contratto di consulenza, nè ha disconosciuto la validità del Contratto di Consulenza secondo il diritto svizzero (che si applica nel procedimento arbitrale innanzi al Tas).
Pur essendo incontestato fra le Parti che il tesseramento del giocatore, al quale la richiesta di pagamento del ricorrente era condizionata, si è verificato il 28 gennaio 2022, la resistente ha sostenuto che:
– il Ricorrente non avrebbe dimostrato di aver svolto alcun servizio risultante dalla conclusione del Contratto del giocatore;
– i documenti richiesti dalla clausola del contratto di consulenza non sarebbero stati presentati in originale e la relazione di attività non sarebbe stata sufficiente a descrivere le attività che il ricorrente ha espletato in relazione al trasferimento del Giocatore.
All’esito del procedimento avente natura documentale, l’Arbitro Unico ha osservato che, a prima vista, la cronologia degli eventi lascia perplessi poichè il contratto tra il giocatore e il club era firmato il 19 gennaio 2022, cioè prima del Contratto di Consulenza (che è stato firmato sei giorni dopo, il 25 gennaio 2022). Quindi, sembrerebbe apparentemente contraddittorio che il Contratto di Consulenza riguardi il futuro trasferimento del Giocatore poichè un contratto di lavoro tra il Giocatore e il Convenuto era già stato concluso in precedenza. Preso parola per parola, l’accordo di Consulenza, volto a pattuire servizi futuri riguardo a un contratto di lavoro già concluso, non avrebbe molto senso.
Allo stesso tempo, non si può legittimamente ritenere che le parti abbiano, in maniera deliberata, concluso un contratto insensato.
Secondo il diritto svizzero, i contratti non sono da intendere letteralmente se lo scopo del contratto o le circostanze presupposte da quest’ultimo, ove concluso, garantiscano una diversa ricostruzione interpretativa. Ciò è tanto più vero quando il contratto è redatto in una lingua (inglese) che non è la lingua madre delle parti. Come indicato da diversi righe vuote nel Contratto di Consulenza, sembra che le Parti abbiano utilizzato un modello di contratto destinato ad essere utilizzato in relazione a servizi futuri. L’intenzione delle parti era palesemente quella di attestare e provare che i servizi fossero stati già resi dal Ricorrente in relazione al Contratto del Giocatore, nonchè di chiarire che la richiesta di compenso, da parte del ricorrente, per i servizi resi sarebbe stata comunque condizionata alla “registrazione” del Giocatore, all’epoca ancora in sospeso. Quindi, mentre un contratto di lavoro tra il Giocatore e la resistente era già stato firmato, il trasferimento non era stato ancora completato, mancando la “registrazione” del calciatore con il nuovo club.
L’interpretazione del Contratto di Consulenza come conferma della prestazione di servizi precedenti resi dal ricorrente è corroborata da varie circostanze fattuali.
Innanzitutto, la clausola di compenso parla espressamente di “servizi forniti” (come contrario di “servizi ancora da fornire”).
In secondo luogo, il Contratto di Consulenza prevede scadenze di adempimento fisse, con la prima data di pagamento (15 febbraio 2022) prevista solo 3 settimane dopo la conclusione del Contratto di consulenza. Quando i servizi devono essere forniti in futuro, la scadenza dovuta per il pagamento è comunemente legata all’evento del perfezionamento della prestazione di servizi, che è incerto e non può essere indicato attraverso una data fissa. Il fatto che le parti abbiano scelto date fisse di pagamento non lontane nel futuro supporta la tesi interpretativa che il Ricorrente avesse già completato i suoi Servizi quando il Contratto di Consulenza è stato firmato.
In terzo luogo, il rapporto di attività del ricorrente porta esattamente la stessa data del Contratto di Consulenza. Naturalmente, il Ricorrente avrebbe potuto attestare la prestazione di servizi a partire dal 25 gennaio 2022 soltanto se tali attività fossero state svolte prima di tale data. Perciò, il rapporto di attività costituisce un altro forte indizio che l’accordo di Consulenza dovesse fornire prova di servizi già precedentemente espletati.
Infine, la difesa della resistente si concentra sulla presunta insufficienza della relazione di attività, che descrive i servizi del ricorrente. La resistente non ha contestato di per sé la prestazione dei servizi, ma ha sostenuto che i servizi non sarebbero stati provati. Se il ricorrente non avesse fornito alcun servizio, il convenuto lo avrebbe eccepito e non avrebbe scelto di ricorrere ad un argomento formale quale è quello secondo cui i servizi non erano sufficientemente provati nel rapporto attività.
Conseguentemente, l’Arbitro Unico ha ritenuto che il Contratto di Consulenza fosse volto a confermare l’intermediazione, da parte del ricorrente, in ordine al Contratto del Giocatore, che era stato pattuito prima della relativa firma ed in vista della stipula del Contratto del Giocatore. Pertanto, l’argomentazione del resistente secondo cui il ricorrente avrebbe omesso di provare i propri servizi è stata respinta. La prova dei servizi professionali, precedentemente resi, è il Contratto di Consulenza, che era stato già firmato dalla resistente antecedentemente alla stipula del contratto del calciatore.
La resistente ha sostenuto infine di non aver mai ricevuto i documenti in originale.
La questione se tali documenti siano stati o meno precedentemente ricevuti dalla Resistente è irrilevante poichè, in ogni caso, è indiscusso che quest’ultima ha ricevuto le fatture, il rapporto di attività e il certificato di residenza fiscale durante il procedimento arbitrale, attraverso la richiesta di arbitrato del ricorrente e la Dichiarazione di Reclamo.
L’unica questione rilevante è se i documenti presentati nel procedimento arbitrale siano qualificabili come “originali” ai sensi della clausola del Contratto di Consulenza. La resistente asserisce che “originale” significhi “firmato in originale “. Senza alcuna indicazione nel Contratto di consulenza che “l’originalità” richieda una firma, l’Arbitro Unico ha rilevato che l’interpretazione della resistente sia eccessivamente restrittiva. “Originale” significa principalmente che il documento è autentico, cioè che proviene dalla persona che risulta quale autore del documento. In tale senso, non può dubitarsi che i documenti cui si riferisce la Clausola del Contratto di Consulenza siano autentici, e – di conseguenza – “originali”.
Le fatture sono documenti elettronici che non recano firma. Essi contengono il nome e l’indirizzo del ricorrente e il conto bancario di quest’ultimo. La resistente non contesta che la fattura provenga dal ricorrente, omettendo peraltro di indicare alcun requisito, secondo la legge rumena, per una diversa necessaria forma delle fatture.
Il rapporto di attività è firmato dal ricorrente ed è stato consegnato alla resistente in formato digitale a seguito di scansione. Ancora una volta, non vi è assolutamente alcuna indicazione che la scansione elettronica sia differente dal documento originariamente firmato dal ricorrente.
Il certificato di residenza fiscale è un documento elettronico rilasciato dalla “Direzione Provinciale di Palermo”, senza alcuna firma. L’autenticità di tale documento non è stata contestata e non vi è alcuna indicazione che tale documento potrebbe essere un falso. Secondo tali circostanze, il documento si qualifica come un “originale” rilasciato da un’autorità italiana. Qualora la resistente avesse ritenuto che tale documento non fosse sufficiente ai fini della presentazione alle autorità rumene (il tutto per evitare la cd. doppia imposizione) avrebbe dovuto presentare prove idonee in materia. Senza fornire qualsiasi genere di prova, l’Arbitro Unico ha dunque ritenuto che il certificato fosse sufficiente secondo il Contratto di Consulenza e che il ricorrente, in ogni caso, durante il procedimento arbitrale, abbia pienamente soddisfatto i requisiti della Clausola del Contratto di Consulenza.
Con lodo del 18.12.2023, il TAs ha quindi accolto il ricorso dell’agente sportivo e, per l’effetto, ha condannato la società professionistica rumena al pagamento in favore del primo del corrispettivo pattuito, oltre spese del procedimento arbitrale e compensi di lite.
Avv. Marco Sabato, Avvocato del Foro di Palermo, associato UAS Palermo