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Opposizione a d.i. in materia di locazione proposta con citazione e non con ricorso ? Nessun mutamento di rito.

La Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia delle Sezioni Unite del 13 gennaio 2022 n.927, ha fissato il principio secondo cui, allorchè l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani soggetta al rito speciale di cui all’art.447 bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anzicchè con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art.4 del d.lgs.n.150 del 2011, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n.150/2011, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art.641 c.p.c. e quindi entro 40 giorni dalla notifica dell’atto monitorio.

Il principio sopra cristallizzato prende le mosse da un orientamento che nel corso degli anni è divenuto via via predominante in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni locatizi proposta con citazione e non secondo il rito come previsto dall’art.447 bis c.p.c. mediante ricorso da depositare in cancelleria entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, nel senso che l’art.4 del d.lgs n.150 del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli art.426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (Cass. Sez. 3 , 25 maggio 2018 n.13072 e anche Cass. Sez.6 – 3 del 25/9/2019 n.23909 e Cass. Sez. 1 del 11 giugno 2019 n.15722).

La sentenza delle Sezioni Unite in commento specifica anche che in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani che dovrebbe seguire le forme rituali di cui all’art.447 bis c.p.c., laddove venga proposta con atto di citazione notificato alla controparte , anzicchè con ricorso depositato in cancelleria, fa emergere la necessità di procedere alla conversione dell’atto introduttivo secondo il criterio di cui all’art.156 comma 3 c.p.c. , potendosi cioè ritenere tempestiva l’opposizione, nonostante l’errore sulla forma dell’atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall’art.641 c.p.c. l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione non essendo invece sufficiente che entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte .

E’ quindi fuor di dubbio che vanno salvati gli effetti dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa con citazione anzicchè con ricorso solo lo stesso sia notificato ed iscritto a ruolo entro 40 giorni dalla notifica dell’atto monitorio.

Pertanto l’errore sulla forma dell’atto introduttivo, proposto con citazione anzicchè con ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato , e non già quale errore sul rito) se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art.156 secondo comma c.p.c) .

Quindi essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sottesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l’interevento del Giudice di fini di una pronuncia di merito.

La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell’atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostruita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall’atto difforme del modello legale, allorchè la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.

Avv. Giacomo Marino socio fondatore Unione Avvocatura Siciliana

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