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Opposizione a decreto ingiuntivo in presenza di clausola compromissoria statutaria

Nel presente articolo affrontiamo il problema relativo all’opposizione ad ingiunzione avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei costi di esercizio agli ex soci di una società consortile da parte della società medesima, in presenza di clausola compromissoria statutaria.

Il fatto: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società X rilevava come l’art. 30 dello statuto della società consortile Y, approvato con delibera della assemblea straordinaria dei soci prevedesse che qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, attinente all’attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto sarà decisa, per controversie inferiori ad € 50.000,00, da un arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti”.

In primo luogo si rileva la competenza del giudice ordinario, poiché in caso di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, “L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte)” (Cassazione, sentenza 28.07.1999, n. 8166).

L’orientamento è stato ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550 secondo cui “per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo” (cfr. anche Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 25939 del 24 settembre 2021)

Dagli artt. 806, 808 cit. risulta, infatti, che indipendentemente dal disposto dell’art. 818 cod. proc. civ., o di un eventuale principio generale da esso desumibile, gli arbitri non possono emettere decreti d’ingiunzione, perché i poteri di accertamento loro conferiti sono contenuti dalla stessa legge in limiti ben definiti, e comunque tali da escludere che i poteri medesimi possano riguardare la creazione di situazioni processuali, differenti da quelle che sono caratteristiche dei processi di cognizione, sia di accertamento che di condanna.

Pertanto, si conclude che, anche in presenza di una convenzione arbitrale, il creditore può chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo al giudice ordinario, che rimane investito dell’adozione di tutti i provvedimenti relativi alla sua esecutività.

In particolare, è pacifico l’orientamento secondo cui l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola e accertamento dell’operatività della stessa, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Sostanzialmente identica posizione è tenuta con riguardo all’arbitrato irrituale.

Sotto diverso profilo, l’operatività dello statuto sociale richiamato dall’opponente, riguarda le controversie insorte fra la società e i soci, qualità quest’ultima ricoperta dall’opponente solo durante il periodo di vigenza del rapporto sociale. Considerato infatti che con atto di esclusione a rogito notarile mai opposto, la società debitrice non risulta essere più socia del Consorzio, l’arbitrato non risulta applicabile.

Lo statuto indica altresì che “rientrano nella competenza del Collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell’esclusione dei soci, sulla continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti”.

Posto che l’oggetto del giudizio di opposizione è costituito dall’omesso versamento delle quote dovute per i costi di gestione del consorzio, assolutamente non previsto nell’elencazione tassativa di cui alla suddetta clausola compromissoria, la stessa non può trovare applicazione.

Infine, attesa la devoluzione agli arbitri delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società, attinente all’attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel detto statuto, risulta pacifico come l’omesso versamento di quanto dovuto a titolo di costi di esercizio, non possa assolutamente essere annoverato tra le attività sociali che riguardano il funzionamento della società stessa e/o l’esecuzione delle norme contenute nello statuto de quo.

Avv. Angela Munafò UAS, Sezione di Siracusa/Augusta

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