L’art. 1 comma 32 della legge 206/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021[1], prevede l’onere a carico del creditore procedente di notificare al debitore ed ai terzi pignorati, entro la data dell’udienza di comparizione indicata, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e di depositare tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione. In caso di mancata notifica dell’avviso o di suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione il pignoramento diverrà inefficace.
L’art. 543 c.p.c., norma codicistica che disciplina la forma del pignoramento e sanziona con la perdita di efficacia la sua mancata iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni dal ritiro presso l’Ufficiale Giudiziario, prevede infatti, in virtù della suddetta legge delega che si applica a partire dal 22 giugno 2022, che “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”
Se le intenzioni del legislatore erano quelle di snellire la procedura di pignoramento, per contro, la riforma nella sua concreta attuazione presenta evidenti criticità che rendono più difficoltosa la riscossione del credito da parte di un soggetto munito di un titolo esecutivo: criticità che si acuiscono quando l’operatore di diritto si trova di fronte alla duplice necessità di far recuperare speditamente i ratei del mantenimento e/o assegni alimentari, da un lato, ed osservare, dall’altro, la rigida sequenza temporale di adempimenti normativi imposti a pena di inefficacia dello stesso pignoramento.
Nell’immaginario del legislatore la notifica del pignoramento e la sua iscrizione a ruolo avvengono senza intoppi nei tempi previsti dalla legge; nella pratica civile accade spesso, invece, che la data indicata nel pignoramento, raramente coincida con quella dell’effettiva udienza (che può perfino essere fissata mesi dopo) e che per ritardi dell’Ufficiale Giudiziario notificatore, il creditore non sia in grado di iscrivere la causa al ruolo entro la data indicata e, di conseguenza, tantomeno di notificare tempestivamente l’avviso al debitore e al terzo.
Tale riforma ha inevitabilmente dato luogo a notevoli dubbi interpretativi in merito alla sua applicazione.
Come spesso accade,le lacune dei sistemi giuridici contemporanei vengono, per così dire, superate da una giurisdizionalizzazione della produzione delle regole normative e si assiste sempre più ad unaattività di “co-produzione” normativa da parte dei giudici.
La forza espansiva del diritto giurisprudenziale è particolarmente evidente in presenza di anomie o lacune[2] nell’ordinamento che l’intervento pretorio tende a colmare con modalità più o meno efficaci o corrette. Se, infatti, l’esistenza di norme(legislativamente poste) è suscettibile di irrigidire, seppur parzialmente, l’attitudine creativa del giudice – la cui attività interpretativa in tal caso risulterà comunque assoggettata ai limiti di cui all’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile – l’assenza delle stesse lascia invece aperta la possibilità dello svolgimento di una funzione realmente “creatrice” di diritto da parte di quest’ultimo, con effetti non del tutto definibili a priori.
Sulla scorta di tali considerazioni, esaminando l’art. 543 c.p.c. appare evidente che il legislatore moderno abbia omesso di considerare alcune “anomalie” che sono intimamente connesse al procedimento notificatorio ed allastessa iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, lasciando margine ai Giudici per interventi per cosi dire “correttivi/ integrativi” finalizzati a salvare l’efficacia dell’intera procedura esecutiva.
In merito al nuovo testo dell’art. 543 c.p.c. ed ai dubbi interpretativi che sono sortisi segnalano alcuni intervenuti giurisprudenziali.
Ad esempio, la III sezione civile del Tribunale di Milano ha espresso il seguente orientamento unanime fatto proprio dai giudici dell’esecuzione forzata:
- «La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell’avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere[3].
- La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 492 c.p.c. che non viene derogata dalla nuova norma.
- La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo».
Ancora, la notifica del pignoramento si potrebbe protrarre nel tempo a causa della irreperibilità del debitore e/o del terzo: il rischio concreto è che il pignoramento, per causa non imputabile al creditore, venga restituito in prossimità della data di udienza indicata in atti per la comparizione delle parti.
La riforma onera, per contro, il creditore, nientemeno che a pena di inefficacia del pignoramento, di comunicare alle altre parti processuali il numero di ruolo, costringendo il creditore stesso a tener conto dei possibili ritardi nella notifica del pignoramento, nell’effettiva iscrizione a ruolo e nella notifica dell’avviso al debitore, esponendolo al concreto rischio di non poter rispettare, senza propria colpa, il termine prescritto a meno di non indicare una data molto posteriore.
Quale previsione futuristica il legislatore impone al creditore nell’indicare una data che possa contemperare tutti gli inutili adempimenti comandati? Sarebbero sufficienti 90 giorni dalla notificazione del pignoramento per stabilire la data di citazione del debitore(e non i previsti 10 giorni di cui all’art. 501 c.p.c.) e salvare il creditore dall’inefficacia del pignoramento? E soprattutto come è possibile contemperare le esigenze alimentari, spesso sottese all’azione esecutiva, con una lunga tempistica processuale che sacrifica di fatto le ragioni creditorie?
Perché non applicare, allora, alla notifica del suddetto avviso di iscrizione del pignoramento il principio della struttura bifasica della notifica con diversa decorrenza degli effetti della stessa per il notificante e per il destinatario? Se per il notificante la notifica si potesse considerare perfezionata alla data di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, potendosi così provvedere tempestivamente al deposito di avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento entro la data di udienza indicata con la c.d. velina, il creditore procedente potrebbe serenamente coltivare l’azione di recupero del credito, evitando gli effetti pregiudizievoli di ritardi a lui non imputabili legati al processo notificatorio.
D’altronde la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali potrebbe, ad avviso di chi scrive, applicarsi nella fattispecie in esame posto che l’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento è atto processuale che ha come effetto quello di informare il terzo della persistenza dell’obbligo di custodia derivante dalla notifica del pignoramento. Ebbene, se l’avviso viene comunque notificato al terzo/ debitore entro la data di udienza ma il plico non viene ritirato dal destinatarionei termini perché sacrificare l’efficacia dell’intera procedura esecutiva per anomalie del processo notificatorio estranee alla sfera d’azione del creditore?
Il Tribunale di Siracusa, in diverse pronunce, verificato che la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento si è perfezionata per il destinatario, anche se solo nei confronti del debitore e non dei terzi soggetti agli obblighi di custodia, in data successiva a quella indicata in atti ha sanzionato l’inefficacia del pignoramento con grave nocumento per il creditore costretto a duplicare gli atti della procedura esecutiva ed i relativi costi.
Il risultato è aver creato un sistema procedurale premiale per il debitore esecutato che si avvantaggia delle disfunzioni del processo notificatorio.
Ancora, accade spesso nella prassi che l’iscrizione a ruolo del pignoramento sia successiva alla data della vocatio in ius: in passato il problema è stato risolto da alcune corti di merito (cfr. Trib. Enna sentenza n. 225/2016), stabilendo che l’unico termine che il creditore è tenuto a rispettare a pena di inefficacia del pignoramento è, oltre ovviamente quello di 45 giorni ex art. 497 c.p.c. dalla notifica dell’atto, quello di 30 giorni dal ritiro dello stesso prevista del vecchio testo dell’art. 543 c.p.c.
Tale soluzione ermeneutica non sarà più applicabile in quanto il nuovo art. 543 c.p.c. impone nuovi adempimenti a pena di inefficacia del pignoramento.
Ancora, potrebbe verificarsi anche l’ipotesi in cui l’avviso di iscrizione a ruolo, notificato nei termini sia poi depositato tardivamente: la giurisprudenza, ancora una volta, sembra aver arginato gli effetti di una riforma poca attenta alle concrete problematiche della giustizia civile.
Si riporta la decisione del Tribunale, di Catania, che con sentenza del 28 aprile 2023 statuisce che: “il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 c.p.c. avvenuto oltre l’udienza indicata in citazione, purché entro l’udienza “effettiva” di comparizione delle parti, non comporta l’inefficacia del pignoramento. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame e tenuto conto delle seguenti considerazioni: a) lo scopo della disposizione – che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme staggite – è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione, il deposito dell’avviso assolvendo ad una finalità lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio; b) il deposito “tardivo” non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore; c) l’inefficacia del pignoramento, come “sanzione” riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all’onere di notifica dell’avviso ai terzi e al debitore entro l’udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento.”
In conclusione, a parere di chi scrive, nonostante l’apparente semplicità del dato normativo, sembrache il nuovo art. 543 c.p.c. sia stato concepito in maniera troppo rigida: inflessibilità che mal si concilia con il vasto genere di ostacoli econtingenze che possono presentarsi nel corso del procedimento esecutivo,giàdi per sé lungo, farraginoso e complesso in special modo in tema di notifiche.
La riforma non contempera un giusto bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti ed appare quindi auspicabile un ulteriore intervento legislativo che elimini per il creditore inutili adempimenti: a modesto parere di chi scrive il vecchio art. 543 c.p.c. (senza la prevista notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento a pena di inefficacia)non ostacolava il diritto di difesa del debitore e/o dei terzi posto che questi avevanofacoltà di attivarsi per esercitare i propri diritti e/o chiedere la liberazione dei beni pignorati a partire dal semplice accesso in cancelleria per conoscere il numero della procedura esecutiva ed effettuare, di conseguenza, le proprie opportune valutazioni su come tutelarsi.
È pure vero che auspicare un altro intervento del legislatore potrebbe non essere risolutorio: come dice un noto proverbio “al peggio non c’è mai fine“.
Avv. Eliana Mirabella, segretaria della Sezione UAS di Siracusa – Augusta
[1]Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
[2] Potrebbe qualificarsi quale anomia la mancata regolamentazione di uno o più interi settori delle fattispecie umane, mentre potrebbe identificarsi come lacuna (di tipo volontario, accidentale, o casuale, come si dirà più oltre) l’assenza di una regola relativamente ad un singolo istituto o ad un particolare specifico comportamento
[3]A chiusura del vibrato dibattito innescato dalle diverse circolari del Ministero della Giustizia di data 20.09.2022 e 07-09.11.2022 e dalle osservazioni del Consiglio Nazionale Forense si è giunti alla nota di chiarimenti pubblicata dal Ministero della Giustizia con Circolare di data 05-12.12.2022 avente come oggetto “Riforma del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato”, con la quale è stato precisato che “l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avvisoconsentite dalla legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia del lavoro)”.
In questo dibattito si segnala l’intervento autorevole del Tribunale di Milano che ha preso posizione sulla recente riforma, dettando alcune linee guida di sicuro ausilio per gli operatori del settore.