L’art. 35 del D. Lgs. n. 149/22, nel regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, stabilisce al primo comma che: “le nuove disposizioni, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. La disciplina transitoria di cui al D. Lgs. 149/22 ha mantenuto come regola generale, all’art. 35, co.1, il sistema del doppio binario, ancorando il criterio discretivo ai fini dell’individuazione della normativa da applicare alla pendenza della lite. In ragione di quanto precede appare evidente che la regola generale, dettata dalla disciplina transitoria all’art. 35, co. 1, apparentemente semplice e pleonastica, in realtà non lo sia in relazione ad alcuni procedimenti speciali, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, quando le norme che regolano il processo mutano nel passaggio dalla fase monitoria a quella di opposizione.
La questione, come appare evidente, non è di poco conto e, sin dall’inizio, la mancanza di un’apposita norma è stata individuata dalla dottrina come una possibile criticità della riforma.
Infatti, in relazione all’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso prima dell’entrata in vigore della riforma, ma notificato successivamente, occorre valutare se l’opposizione, proposta con citazione, debba o meno essere redatta ai sensi del novellato art. 163 c.p.c., con concessione dei termini liberi a comparire di cui al riformato art. 163 bis c.p.c. e se da ciò – o (eventualmente) da verifiche preliminari, estese anche alla normativa applicabile – discenda il successivo deposito delle memorie integrative, di cui all’art. 171 ter c.p.c. Così come la parte opponente ha il problema di valutare se applicare o meno il rito Cartabia la parte opposta ha il differente problema di valutare se la costituzione in giudizio debba o meno avvenire nei termini di cui al novellato art. 166 c.p.c. e se, prima dell’udienza di comparizione e trattazione, occorra provvedere al deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171 ter c.p.c.
Atteso inoltre che la riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di avvalersi del rito semplificato di cognizione, potendosi quindi incoare il giudizio con ricorso, nasce il dubbio se sia possibile salvaguardare gli effetti della domanda in caso di errore.
In ultimo, relativamente ad una opposizione da instaurare davanti il Giudice di Pace, ove la nuova normativa stabilisce la applicazione univoca del rito semplificato e quindi unicamente con ricorso, diviene fondamentale interpretare correttamente la norma transitoria onde non incorrere in decadenze dagli effetti irreparabili per il cliente.
Per rispondere ai suddetti quesiti, appare opportuno partire dall’art. 643, co. 3, c.p.c. che, in materia di procedimento monitorio, dispone che : “la notificazione determina la pendenza della lite”. La lettura di tale norma sembra indurre a propendere per la applicazione della riforma Cartabia a tutti i giudizi nei quali la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta a far data dal primo marzo 2023, a prescindere dalla data di deposito del ricorso. Tale interpretazione appare però non condivisa dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di Palermo che, con un recentissimo provvedimento di fine aprile 2023, si è pronunciato proprio sul tema del rito da applicare nell’opposizione a decreto ingiuntivo in fase transitoria, affermando che “la disciplina applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo va riferita al tempus del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, risultando l’opposizione solo una fase (eventuale) del procedimento monitorio; considerato, pertanto, alla luce dei superiori rilievi come nella specie, laddove il suindicato ricorso è stato depositato in data antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs 149/22, la disciplina applicabile all’opposizione sia quella ante riforma” e disponendo, pertanto, la prosecuzione del giudizio con la vecchia prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183”. Negli stessi termini si è espresso anche il Tribunale di Salerno, che, con ordinanza del 16 aprile 2023, ha affermato che, al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si debba tener conto del disposto di cui al co. 3 dell’art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass. S.U. n. 20596/07, secondo cui “la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica”, che, “secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta la domanda d’ingiunzione”: pertanto, “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso”. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il predetto principio – conforme al criterio di cui all’ultimo comma di cui all’art. 39 c.p.c. (come modificato dalla l. n. 69/2009) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 6511/12, n. 18564/15, nonché Cass. n. 1366/18 in relazione al deposito telematico del ricorso monitorio) – sia l’unico applicabile al fine di individuare il rito da applicare all’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. in quanto quest’ultima non è una “actio nullitatis” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. S.U. n. 927/2022) ed ha rilevato che, in passato, in relazione ad un’analoga problematica, si è sostenuto che “Nel procedimento monitorio il giudizio è da intendere proposto al 30 aprile 1995 – al fine di esser definito dal giudice competente secondo la legge anteriore, ai sensi dell’art. 1 D.L. 21 aprile 1995 n. 121 – se entro tale data il ricorso e i documenti sono stati depositati in cancelleria perché, secondo l’art. 5 cod. proc. civ., novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non derogato dal predetto art. 1, il giudice competente è individuato dalla legge vigente al momento della proposizione della domanda” (Cass. n. 4904/98).
Secondo le prime interpretazioni dei Giudice di merito, dunque, il nuovo rito di cui al d.lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
Avv. Giovanni Battista Scalia, Presidente dell’Unione Avvocatura Siciliana.