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Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnata dinanzi alla Corte di cassazione privo di stampigliatura dei dati esterni e verifica della tempestività dell’impugnazione.

La Corte di Cassazione, sezione terza civile, si è recentemente pronunciata in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi” (Cass. n. 12971, del 13/05/2024).

Come è noto, l’articolo 369, secondo comma n. 2, del codice di procedura civile stabilisce che insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità […] copia autentica della sentenza o della decisione impugnata […]”. L’introduzione del processo telematico anche dinanzi alla Suprema Corte ha comportato la necessità di adeguare il dettato normativo alle nozioni e disposizioni concernenti il deposito di copie informatiche e duplicati informatici.

Sul punto, la Corte, premesse proprio le nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, ha stabilito che, in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto a pena di improcedibilità è assolto sia dal deposito della relativa copia informatica, che reca la stampigliatura, solo rappresentativa, dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, sia dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione.

Pertanto, per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, verranno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137bis c.p.c.; mentre, per i giudizi precedentemente introdotti, i dati relativi alla pubblicazione verranno attinti dalla Corte attraverso attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza della relativa istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., che nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022, così stabiliva: “Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio”.

Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale, l’onere di depositare “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata” viene assolto, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico, tramite l’attestazione di conformità del difensore ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179/2012, non potendosi, in siffatta evenienza, apprezzare altrimenti la qualità di duplicato informatico dell’atto. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, verranno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Avv. Mario Nasello

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