LO STATUTO

STATUTO DELL’UNIONE AVVOCATURA SICILIANA 

Art. 1 (Costituzione) 

È costituita l’Unione Avvocatura Siciliana (acronimo UAS) con sede in  Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 41.  

La sede regionale sarà poi stabilita presso lo studio del Presidente  Regionale di volta in volta eletto, o altro luogo dallo stesso individuato. 

Art. 2 (Logo) 

Il logo dell’Associazione è rappresentato da una A in stampatello maiuscolo  di colore celeste, intrecciata con una U in corsivo maiuscolo di colore blu su  sfondo bianco, posta al di sopra della denominazione Unione Avvocatura  Siciliana scritta a stampatello maiuscolo con carattere di colore blu. 

Art. 3 (Natura) 

UAS è un’associazione di Avvocati e praticanti Avvocati, che operano nel  territorio siciliano, non riconosciuta e senza scopo di lucro.  

É libera, democratica e plurale. 

É un’associazione libera, che opera in totale autonomia ed indipendenza da  qualsiasi partito politico.  

É un’associazione democratica in quanto tutti gli associati hanno diritto di  concorrere alle cariche sociali, che sono elette da tutti gli iscritti secondo  criteri di rotazione ed alternanza. 

É un’associazione plurale, che rispetta il valore della diversità delle idee dei  suoi associati e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali degli 

associati, come il genere, l’età, le convinzioni religiose e politiche, le  disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica. 

Art. 4 (Identità e scopi).  

UAS si riconosce nei principi e nei valori consacrati nella Convenzione  Europea dei Diritti dell’Uomo e nella Costituzione della Repubblica Italiana.  L’Associazione vigila affinché siano rispettati i diritti fondamentali di tutti  gli essere umani e, tra di essi, il diritto inviolabile di agire e difendersi  nell’ambito di un processo equo, giusto e di ragionevole durata secondo  quanto prescritto dall’art. 111 della Costituzione. 

In particolare, l’Associazione opera per garantire che tutte le persone,  senza alcuna distinzione, possano: accedere liberamente alla Giustizia;  scegliere il proprio difensore; essere giudicati da un Giudice equo,  imparziale e precostituito per Legge; fruire di un pieno ed effettivo diritto  di difesa sia nel processo che al di fuori di esso; tutelare i propri interessi ed  i propri diritti innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziarie o nell’ambito delle  procedure alternative di composizione delle liti in condizione di parità e nel  rispetto del contraddittorio delle parti; essere sottoposti ad un trattamento  penitenziario umano; aspirare ad una piena reintegrazione sociale dopo  l’espiazione della pena. 

Allo scopo di garantire l’effettività del diritto e l’accesso alla Giustizia, UAS  ritiene centrale il ruolo di ogni singolo Avvocato e dell’Avvocatura nel suo  complesso, di cui deve essere pienamente riconosciuto il rango  costituzionale, come interlocutore indefettibile sin dal procedimento di  formazione delle norme. 

Affinché l’Avvocatura possa svolgere il suo magistero di rango  costituzionale è indispensabile che: 

sia preservata in ogni modo l’autonomia e l’indipendenza degli  Avvocati nell’esercizio delle loro funzioni; 

  1. sia garantito il diritto dell’Avvocato ad un compenso proporzionato  all’attività espletata ed adeguato alla dignità del magistero forense anche  mediante la reintroduzione di un moderno sistema di minimi tariffari ed  una più veloce liquidazione dei compensi derivanti dal gratuito patrocinio;
  2. sia valorizzato il ruolo sociale dell’Avvocato, come strumento  indispensabile di attuazione dei diritti di tutte le persone;  
  3. sia affermato l’obbligo di aggiornamento dell’Avvocato, anche  tramite la partecipazione ad attività formative a titolo gratuito; 
  4. sia introdotto un sistema di accesso alla professione forense più  selettivo e meritocratico, che valorizzi il praticantato come fondamentale  momento di formazione della futura Avvocatura; 
  5. sia previsto un meccanismo di tutela economica per gli Avvocati,  che svolgono le loro funzioni in regime di mono-committenza;
  6. sia garantita la stabilità del sistema previdenziale forense nel  rispetto, però, delle esigenze e degli interessi dei professionisti più giovani  eccessivamente gravati dall’attuale sistema di contribuzione;
  7. sia assicurato il diritto di ciascun Avvocato di conseguire una  specializzazione, senza che ciò determini inaccettabili limitazioni  all’esercizio della funzione dell’Avvocato che deve rimanere unica nei vari  ambiti del diritto.  
  8. sia accertato il rigoroso rispetto da parte degli Avvocati dei principi  e dei doveri sanciti dal Codice Deontologico;
  9. sia rafforzata la rappresentanza forense, attraverso meccanismi di  elezione diretta dei massimi vertici dell’Avvocatura, che conferiscano loro  una piena legittimazione a rappresentare tutti gli Avvocati. 

Costituiscono, inoltre, obbiettivi dell’Associazione: 

  1. la completa informatizzazione della giurisdizione, in tutti i suoi ambiti,  mediante l’adozione di modelli uniformi; 
  2. la valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle  controversie, ferma restando la insostituibile centralità della giurisdizione; c) la rimodulazione delle piante organiche dei magistrati e del personale  amministrativo, unico vero strumento di accelerazione dei processi; d) la delimitazione normativa certa dei perimetri dei vari ambiti della  giurisdizione al fine di consentire una rapida pronunzia nel merito; e) la dislocazione degli uffici giudiziari in locali e strutture adeguate e  consone alla dignità della funzione giurisdizionale;
  3. la riapertura degli Uffici giudiziari chiusi (Mistretta, Modica e Nicosia), in  attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 155/2012 e l’apertura di altri uffici  di prossimità; 
  4. la tutela dei diritti e delle prerogative dell’Avvocatura tutta e di ogni  singolo Avvocato o Praticante Avvocato, con una particolare attenzione ai  professionisti che esercitano nei Fori siciliani, fortemente penalizzati da  strutture spesso inadeguate, da una carente informatizzazione e da sistemi  di trasporto e vie di comunicazione insufficienti; 
  5. la eliminazione di qualsivoglia forma di discriminazione all’interno della  collettività forense, con una particolare attenzione agli aspetti retributivi e previdenziali.  

Per la realizzazione dei superiori principi ed il raggiungimento dei suindicati  scopi, l’Associazione: 

  • organizza e promuove incontri e dibattiti su temi di rilevante interesse  giuridico;
  • istituisce, anche tramite la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici  e privati, corsi di aggiornamento e approfondimento per gli operatori del  diritto;
  • promuove la pubblicazione di contributi scientifici e dottrinari in materie  giuridiche;
  • stipula convenzioni al fine di fornire ai propri associati servizi e strumenti  di supporto all’esercizio della professione a condizioni vantaggiose; -fornisce tramite i propri Associati e nei limiti delle loro possibilità un  servizio di tutoraggio legale, a titolo gratuito, agli enti no profit del  territorio;
  • partecipa e stimola la partecipazione dei propri associati ai dibattiti  pubblici in materie giuridiche ed in tema di Diritti e libertà delle persone; -svolge attività di proposta ed impulso nei confronti delle Istituzioni  Forensi, anche tramite la partecipazione alle varie competizioni elettorali; -promuove il confronto interdisciplinare con le altre Professioni e con le  loro rappresentante istituzionali operanti nel territorio siciliano. 
 
 

Art. 5 (Soci)

Possono essere soci effettivi, con diritto di elettorato attivo e passivo nelle  elezioni delle cariche sociali dell’Associazione, tutti gli avvocati ed i  praticanti avvocati, regolarmente iscritti agli Ordini Territoriali siciliani,  nonché gli avvocati titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense. 

Possono, altresì, chiedere di iscriversi all’Associazione, come soci  sostenitori, senza diritto di elettorato attivo e passivo gli studenti in  giurisprudenza, i magistrati, i notai, i docenti in materie giuridiche, i  cancellieri, gli ufficiali giudiziari ed i dipendenti amministrativi degli Uffici  Giudiziari dei Distretti siciliani.  

La domanda andrà presentata, anche per il tramite delle sezioni territoriali,  a mezzo email, al Presidente Regionale al quale spetta deliberare  l’iscrizione dei soci alla Sezione Territoriale corrispondente all’Albo di  appartenenza. 

Qualora non sia ancora costituita la Sezione Territoriale nel circondario di  appartenenza del richiedente l’iscrizione, quest’ultimo sarà iscritto presso  la sede territoriale più vicina ma acquisirà il diritto di elettorato attivo e  passivo solo dopo che saranno trascorsi almeno sei mesi dalla sua  iscrizione. 

L’iscrizione all’Associazione è gratuita. 

La facoltà di recesso può essere esercitata in qualunque tempo, inviando  una email all’indirizzo istituzionale del Presidente regionale e del  Presidente della sezione di appartenenza. 

La Cancellazione dell’Albo, per qualunque causa, comporta l’automatica  perdita della qualità di socio effettivo, ferma restando la qualità di socio  sostenitore. 

Art. 6 (Struttura regionale) 

L’associazione ha una struttura regionale, corrispondente al territorio della  Regione Siciliana. 

Sono organi della struttura regionale: 

1) l’Assemblea Regionale 

2) il Direttivo Regionale; 

3) il Presidente Regionale;

4) il Collegio dei Probiviri. 

Art. 7 (L’assemblea regionale) 

É l’organo sovrano dell’Associazione, composto da tutti i soci effettivi.  Viene convocata in via ordinaria dal Presidente Regionale ogni tre anni. In  via straordinaria, può essere convocata su richiesta di almeno i 2/5 degli  associati o su richiesta del Collegio dei Probiviri o su istanza congiunta di  tutti i Presidenti di Sezione. 

L’assemblea determina le linee programmatiche dell’Associazione,  stabilisce eventuali alleanze, anche federative, con altre associazioni  forensi, che condividano gli stessi scopi, delibera l’introduzione della  eventuale quota associativa, approva il bilancio, delibera lo scioglimento  dell’Associazione  

L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente regionale ed il Direttivo  regionale. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con un  preavviso di almeno quindici giorni ed è validamente costituita, in prima  convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli iscritti e, in  seconda convocazione, con la partecipazione di almeno 1/4 degli iscritti e  delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. 

Se dopo due convocazione non si raggiungesse il suddetto quorum  costitutivo, l’assemblea può validamente formarsi con qualunque  maggioranza.  

Non è ammesso il voto per delega o per rappresentanza, ma è consentita  la partecipazione a distanza a mezzo di piattaforma informatica.  Il voto per la elezione delle cariche è individuale (non di lista) e segreto.  

Art. 8 (Il Presidente Regionale) 

Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea regionale, rimane in carica  per tre anni (ad eccezione del Presidente di prima nomina che dura in carica  4 anni) ed è rieleggibile per una sola volta, per un numero complessivo di  due mandati, anche parziali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e  presiede l’assemblea 

Al Presidente, con l’ausilio del Direttivo Regionale, spetta attuare l’indirizzo  e le scelte strategiche deliberate dall’assemblea. 

La carica di Presidente Regionale non è compatibile con altre cariche sociali. In caso di dimissioni del Presidente Regionale, il Vicepresidente svolge le  funzioni di presidente e convoca l’assemblea entro 90 giorni per la nomina  del nuovo Presidente. Qualora il Vice Presidente non provveda, l’assemblea  sarà convocata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.  

Art. 9 (Il Direttivo Regionale) 

Il Direttivo regionale è composto da un minimo di cinque componenti eletti  dall’assemblea Regionale. 

Dura in carica 3 anni (ad eccezione del Presidente di prima nomina che dura  in carica 4 anni). 

Ne fanno parte, oltre al Presidente Regionale, che lo presiede:  uno o più Vicepresidenti, che coadiuvano il Presidente e lo  sostituiscono in tutti i casi di impedimento; 

il Segretario Regionale, che, oltre a curare la verbalizzazione delle  sedute, svolge funzione di gestione amministrativa ed organizzativa  dell’Associazione; 

il Tesoriere si occupa della gestione contabile e della redazione e/o  esecuzione delle convenzioni con soggetti terzi; 

il Responsabile della formazione, che coordina l’organizzazione  degli eventi formativi a livello regionale; 

il Responsabile della comunicazione che, unitamente al Presidente  regionale, cura la comunicazione, anche tramite social media; uno o più consiglieri. 

Fanno parte di diritto del Direttivo Regionale anche i Presidenti delle singole  Sezioni ed i singoli associati che siano stati eletti al CNF, nei Consigli  Distrettuali di Disciplina, al COA o in Cassa Forense.  

Il Presidente può delegare alcune funzioni ad uno o più componenti del  Direttivo Regionale.

I componenti del Direttivo Regionale sono eletti dall’Assemblea regionale  unitamente al Presidente. 

Il Direttivo regionale è convocato dal Presidente ogni volta che ciò sia  necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi, con un preavviso  di 10 giorni. 

Il voto per la elezione individuale di ogni singolo componente del Direttivo  regionale è segreto.  

Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in  caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

E’ consentita la partecipazione a distanza, a mezzo di videoconferenza; non  è ammessa la delega o la rappresentanza. 

Art. 10 (Il Collegio dei Probiviri) 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea tra  gli iscritti alle sezioni territoriali. 

I probiviri eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente e il  Segretario. 

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro  incarico nell’Associazione. 

Il Collegio dura in carica per 3 anni (ad eccezione del Collegio di prima  nomina la cui durata è fissata in 4 anni) e si riunisce, anche in  videoconferenza, ogni volta che è necessario su convocazione del suo  Presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti. 

Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare sulle controversie fra soci  singoli dell’Associazione, ad esclusione delle questioni di natura politica per  le quali è competente esclusivamente l’Assemblea regionale. 

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza  degli organi dell’associazione ed il garante dello Statuto. 

Spetta al Collegio dei Probiviri deliberare l’espulsione di un associato per  gravi violazioni dello Statuto. 

Spetta, poi, al Collegio dei Probiviri deliberare sulle impugnazioni proposte  dagli associati avverso le elezioni del Direttivo Regionale e dei Direttivi di  Sezione entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti.

Compete, infine, al Collegio ratificare le modifiche dello Statuto. Il Collegio convoca l’assemblea in caso di inerzia del Presidente o del  Vicepresidente. 

Il Collegio si riunisce, su convocazione del presente e preavviso di 5 giorni,  con la presenza di almeno due componenti.  

Art. 11 (Organizzazione territoriale). 

L’Associazione è organizzata su base territoriale in strutture corrispondenti  con il territorio di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, denominate  Sezioni. 

Ogni Sezione opera in autonomia, anche finanziaria, e delibera un proprio  programma adeguato al territorio di rappresentanza, ma sempre all’interno  dell’indirizzo programmatico deliberato dall’Assemblea regionale. Ogni Sezione si costituisce su richieste di almeno tre Avvocati iscritti ad un  Consiglio dell’Ordine ed è deliberata dal Presidente Regionale. Una volta deliberata la istituzione della Sezione, essa si riunisce in prima  assemblea senza formalità ed elegge i componenti del Direttivo di Sezione  e precisamente:  

  1. Il Presidente; 
  2. Uno o più Vicepresidenti; 
  3. Il Segretario; 
  4. Il Tesoriere; 
  5. Il Responsabile delle attività formative; 
  6. Il Responsabile della comunicazione; 
  7. Uno o più consiglieri. 

Fanno parte di diritto del Direttivo di sezione, che si riunisce su  convocazione del Presidente ogni volta che sia necessario, tutti gli associati  che siano stati eletti nei Consigli degli Ordini territoriali e nei CPO. Il Direttivo viene eletto dall’assemblea di Sezione e rimane in carica per tre  anni (ad eccezione del primo Direttivo di Sezione, che dura in carica per  quattro anni). 

Il Presidente è rieleggibile per un numero complessivo di due mandati.

Il Presidente di Sezione convoca l’assemblea degli associati della Sezione  ogni tre anni e, comunque, ogni volta che ciò sia necessario.  Spetta all’Assemblea l’approvazione del bilancio. 

Il Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente ogni volta che ciò sia  necessario, con un preavviso di 7 giorni. 

Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in  caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

E’ consentita la partecipazione a distanza, a mezzo di videoconferenza; non  è ammessa la delega o la rappresentanza. 

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di  presidente e convoca l’assemblea entro 30 giorni per la nomina del nuovo  Presidente. Qualora il Vice Presidente non provveda, l’assemblea sarà  convocata dal Presidente Regionale entro 15 giorni.  

Art. 12 (Incompatibilità) 

La carica di Presidente di Sezione, così come quella di Presidente Regionale,  è incompatibile con qualsivoglia carica politica in un partito o con le cariche  di consigliere comunale, deputato regionale, nazionale o europeo. Le suddette cariche sono, inoltre, incompatibili con quelle di Consigliere  dell’Ordine o di Consigliere Nazionale Forense. 

Pertanto, il Presidente Regionale o quello di Sezione, una volta eletto alle  cariche di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere Nazionale Forense avrà  l’obbligo di convocare l’Assemblea regionale o quella di Sezione,  rispettivamente, entro i successivi 90 giorni o 30 giorni per la nomina del  nuovo Presidente.  

Art. 13 (Patrimonio) 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito unicamente dalle liberalità degli  associati o di terzi soggetti, da contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura  ed entità, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale,  e, se istituita, dalle quote associative. 

L’Associazione e le sue Sezioni potranno stipulare convenzioni ma solo a  condizione che l’oggetto della convenzione e la natura dell’altro soggetto

contraente siano coerenti con la natura, la dignità e le finalità proprie  dell’Associazione. 

La gestione degli aspetti contabili è di competenza del Tesoriere regionale. A livello locale, la gestione è di competenza del Tesoriere di Sezione. In nessun caso, l’Associazione può distribuire utili o avanzi di gestione,  potendo soltanto rimborsare i costi sostenuti e documentati dalle cariche  sociali per lo svolgimento delle loro funzioni. 

In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sulla devoluzione del  patrimonio sociale in favore di altre Associazioni o Enti con i medesimi  scopi.  

Art. 14 (Comunicazione, sito e social media) 

La comunicazione dell’Associazione sarà gestita, a livello regionale, dal  Presidente, coadiuvato dal Responsabile della Comunicazione e con il  supporto dei Presidenti di Sezione. 

Ogni Sezione, poi, gestirà la propria comunicazione in armonia con le  indicazioni del Direttivo Regionale, indicando al proprio interno un  Responsabile della comunicazione, che coadiuverà il Presidente di Sezione. Il sito web sarà, invece, unico per l’intera Associazione e sarà gestito dal  Presidente Regionale, dai Presidenti di Sezione e dai Responsabili della  comunicazione regionale e di Sezione. 

Art. 15 (Revisione dello statuto) 

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall’Assemblea  Regionale, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte  all’ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei  partecipanti.  

Le modifiche entrano immediatamente in vigore sin dalla loro approvazione,  previa ratifica da parte del Collegio dei Probiviri. 

Art. 16 (Norme finali) 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice  civile ed alla normativa speciale in materia di associazioni non riconosciute.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme  del codice civile ed a tutte le norme vigenti nell’ordinamento giuridico  italiano ed internazionale. 

Palermo, 25 novembre 2021.  

Giovanni Battista Scalia 

Alessandro Scalia 

Antonio Governale 

Giacomo Marino 

Ottaviano Pavone 

Sarah Bartolozzi 

Monica Longo 

Stefania Mannino 

Gerlando Calandrino 

Antonino Colomba 

Antonio Geraci 

Giuseppe Di Rosa 

Mario Nasello 

Gloria Orlando 

Maria Cristina Ciprì 

Monica Catalano 

Ileana Samaritano 

Marco Mulè 

Ornella Agnello