Il presente articolo trae spunto da una vicenda processuale in cui, a seguito della notificazione del decreto di trasferimento di un immobile pignorato emesso dal Tribunale di Palermo e dell’atto di precetto al rilascio nei confronti degli occupanti sine titulo, questi ultimi proponevano opposizione al precetto, deducendo di avere usucapito il bene antecedentemente all’acquisto all’asta.
Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione e la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza, facendo applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. n. 21110 del 28 novembre 2012.
Nel caso sottoposto all’attenzione delle SS.UU., il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente era stato successivamente dichiarato inefficace e occorreva, dunque, dirimere il contrasto tra il debitore esecutato ed il terzo acquirente in buona fede a seguito di aggiudicazione.
Ebbene, la Suprema Corte, pronunciandosi sugli effetti derivanti dall’originaria inesistenza del titolo esecutivo o dalla sua successiva caducazione, ha affermato l’assoluta intangibilità dell’acquisto in buona fede sulla scorta dell’applicazione dell’art. 2929 c.c., che fa salvi gli effetti dell’acquisto o dell’aggiudicazione nel caso di nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto il trasferimento ad eccezione del caso di collusione con il creditore procedente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l’articolo 2929 del codice civile contiene una norma di chiusura del sistema, volta a far si che, una volta intervenuta la vendita, possano essere opposte all’aggiudicatario di buona fede solo le nullità che abbiano eventualmente colpito direttamente la vendita stessa
Pertanto, poiché il diritto del terzo acquirente o aggiudicatario del bene pignorato si fonda sull’esito di un procedimento valido, questi acquisterà validamente e sarò tutelato anche nei confronti dell’acquirente a titolo originario.
Di ciò – come hanno puntualmente rilevato le Sezioni Unite – si ritrova una decisiva conferma anche nella previsione dell’art. art. 187 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito – significativamente introdotto dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4 novies), al dichiarato scopo di “ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata“: donde la riconosciuta valenza interpretativa, e dunque retroattiva, della disposizione – che già nella rubrica reca l’indicazione della “intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti“. Il legislatore, precisando che gli effetti dell’aggiudicazione – anche provvisoria, ma a maggior ragione se definitiva – restano fermi nei confronti degli aggiudicatari “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo“, ha inteso sottolineare l’autonomia di quegli effetti, e dunque del diritto acquisito dall’aggiudicatario o dall’assegnatario, rispetto agli eventi che possano incidere sul corso del processo esecutivo.
D’altro canto, in favore della tutela del terzo acquirente in buona fede militano ulteriori argomentazioni, derivanti dal sistema delle trascrizioni: ad esempio, la giurisprudenza, da tempo, ha chiarito che l’esistenza di trascrizioni nei pubblici registri a carico del bene, antecedenti alla trascrizione funzionale al compimento dell’usucapione, a motivo dell’effetto pubblicitario che ad esse si accompagna e, pertanto, per la loro conoscibilità da parte di un qualunque soggetto munito di ordinaria diligenza, esclude la buona fede in capo all’usucapiente.
L’acquisto dell’aggiudicatario, dunque, sarà tutelato salvo il caso, per nulla agevole da provare, di collusione con il creditore procedente.
Avv. Giovanni Battista Scalia, coordinatore nazionale UAS