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🔷🔷 Diritti nel Venerdì ⚖️ 🔷🔷 PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI E ONERE DELLA PROVA: LA POSIZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Terza, con la sentenza n. 1293/2021 del 31 luglio 2021, ha affrontato la questione relativa all’onere della prova dell’estinzione dei debiti pecuniari allorché il debitore affermi che la stessa sia intervenuta mediante la consegna di assegni.
La Corte, ripercorso preliminarmente il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di ripartizione dell’onere della prova, ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, il quale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore per non avere quest’ultimo provato il necessario collegamento tra gli assegni prodotti ed il credito vantato dall’opposto.
Com’è noto, chi agisce per il pagamento di un proprio credito deve, di norma, dimostrare esclusivamente il rapporto dal quale deriva il suo diritto senza essere tenuto, ovviamente, a provare anche che il debitore non ha pagato atteso che il pagamento costituisce un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore medesimo che l’eccepisca.
E’, altresì, noto che nell’ipotesi in cui, invece, il debitore fornisca la dimostrazione del pagamento sarà onere del creditore, il quale sostenga che detto pagamento debba essere imputato ad un credito differente da quello per cui ha agito in giudizio, dimostrare l’esistenza di tale ulteriore credito nonché delle condizioni per la differente imputazione.
Tale ultimo principio non trova, però, applicazione nel caso in cui il debitore abbia provveduto al pagamento mediante assegni.
I giudici di appello hanno richiamato il principio, piĂą volte affermato dalla Corte di Cassazione (si veda Cass., n. 26275/2017 e ancor piĂą di recente Cass. n. 31429/2021), in base al quale “se l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla diversa dedotta imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore”.
Riepilogando, allora, in caso di pagamento mediante assegni, allorquando il creditore contesti l’esistenza del collegamento tra detti titoli ed il credito rivendicato, l’onere probatorio continuerà a ricadere sul debitore, il quale, affinché possa essere attribuito a detto pagamento l’effetto estintivo dell’obbligazione oggetto della pretesa creditoria, sarà tenuto a dimostrare l’esistenza del collegamento tra gli assegni ed il credito azionato.

Avv. Gerlando Calandrino – socio fondatore Unione Avvocatura Siciliana

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